Può condividersi l’affermazione che il decreto di apertura della amministrazione di sostegno tolga efficacia ad una procura volontaria precedentemente conferita se e nella misura in cui la quest’ultima riguardi i medesimi atti per i quali il giudice tutelare estende al beneficiario delle limitazioni.

Qualora sia nominato un amministratore di sostegno cui siano conferiti poteri di rappresentanza o di assistenza, pertanto, la precedente procura decade di per sé, nei termini anziesposti, poichè viene meno la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne, presupposto sul quale la procura si fondava.

La corte di cassazione ha inoltre precisato che nell’ipotesi in cui sia nominata quale ads la medesima persona cui era in precedenza stata conferita la procura, essa trarrà, di lì in poi, la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno: entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti.

Cass. civ. n. 16052/2024

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