Al fine del conseguimento della cittadinanza il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica è esonerato dalla prova della conoscenza della lingua italiana.
Il T.A.R. per L’Emilia Romagna sollevava questione di leggittimità cosituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 (nuove norma sulla cittadinanza) nella parte in cui precludeva il conseguimento della cittadinanza italiana anche nell’ipotesi in cui l’apprendimento linguistico fosse impedito da una grave e accertata disabilità.
Richiedere necessariamente il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana al fine della attribuzione dello status civitatis, al contrario di quanto previsto in caso di accordo di integrazione o per lo straniero che avesse fatto istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si poneva, in tesi, in contrasto con diversi articoli della Costituzione fra i quali, in particolare gli articoli 2 e 3.
In diritto, il giudice delle leggi, ha ritenuto che il principio di eguaglianza richiedesse, nella fattispecie esaminata, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione dovesse avvenire con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità; vi era dunque l’esigenza di una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico.
La disposizione impugnata vulnerava sia il principio di eguaglianza formale – con riferimento alle “condizioni personali”, tra le quali “si colloca indubbiamente la condizione di disabilità” – che il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), in quanto “frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella
prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta” .
L’articolo in questione è stato perciò dichiarato illegittimo con la sentenza n. 25 depositata in data 7 marzo 2025, nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.

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