Prof. Alceste Santuari

In questi giorni, è apparso su www.welforum.it, un interessante e istruttivo contributo di Gianfranco Marocchi, dal titolo “Come affaticare la coprogettazione” (cfr. https://www.welforum.it/come-affaticare-la-coprogettazione/ 22 settembre 2025). Nel suo contributo, correttamente, Marocchi individua alcuni atteggiamenti, comportamenti, posizioni e preconcetti che non aiutano l’affermarsi di pratiche collaborative tra Enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni. Nello specifico, l’articolo evidenzia le difficoltà che spesso circondano il tema della rendicontazione dei costi sostenuti dagli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi, azioni, progetti e servizi oggetto delle collaborazioni pubblico-private non profit.

Prima facie, il tema in oggetto potrebbe sembrare secondario ovvero marginale: si tratta, a ben vedere, di una marginalità che potrebbe anche essere immanente in quelle co-progettazioni che possono interessare “micro” interventi ovvero azioni limitate nel tempo. Il tema invece diventa assai rilevante quando le co-progettazioni interessano – in specie nel quadro delineato dalle Missioni 5 e 6 del PNRR – la realizzazione di attività, servizi, progettualità e interventi finalizzati a garantire i LEPs. Come è possibile, solo ipotizzare, che in questi casi, in cui gli ETS, insieme alle P.A., sono chiamati ad assumersi responsabilità co-ideative, progettuali e, finanche, realizzative, lo possano fare senza considerare gli elementi economici sottesi a quegli interventi? Possiamo ancora ritenere, a questo riguardo, che le co-progettazioni siano procedure “povere”, perché, in luogo della competizione, l’obiettivo è quello di “condividere obiettivi”? Possiamo ancora ritenere che i contenuti economici impliciti, insiti e connaturati a qualsiasi intervento nel comparto dei servizi socio-sanitari siano considerati alla stregua di fastidiosi adempimenti? Come sarebbe possibile assicurare i livelli essenziali delle prestazioni senza l’ingaggio di organizzazioni sane, affidabili e, in ultima analisi, che devono sostenersi? Come segnalato nell’articolo di Marocchi, affidabilità, sostenibilità e credibilità non devono necessariamente risultare espressioni di imprese lucrative.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di difficoltà che possono essere agevolmente superate volgendo l’attenzione a quanto il nostro ordinamento giuridico prevede, e già da tempo. Si prendano, per esempio, in considerazione le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72. In quella sede, è stata ribadita la legittimità della rendicontazione delle spese sostenute da parte degli ETS, il cui riconoscimento da parte delle P.A. deve considerarsi alla stregua dei contributi di cui all’art. 12, l. n. 241/1990, che, per se, escludono la riconducibilità (pertanto) ai corrispettivi invalsi nei contratti a prestazioni sinallagmatiche.

Da questa previsione consegue la possibilità per le P.A., anche di concerto con gli ETS (come sottolineato nell’articolo di Marocchi già richiamato) di individuare le spese ammesse al rimborso (rectius: a contributo). Peraltro, è quanto già invalso in molti progetti e interventi, specie di matrice europea, in cui si prevede anche il rimborso dei costi indiretti su base forfettaria e delle spese relative alle risorse umane.

Ancorché la co-progettazione – come ricordatoci dalla nota sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale – individua una modalità alternativa alle regole del mercato concorrenziale, nondimeno essa implica impegno, responsabilità, messa a disposizione di risorse, immateriali e materiali, economiche e individuali, visione, dialogo, che – in specie nel comparto dei servizi di welfare e alla persona – non possono certo essere ricondotti nel concetto di “gratuità”, nel senso di assenza di economicità.

Nel quadro sopra delineato, si pensi al Budget di progetto, così come disciplinato dall’art. 28, d. lgs. n. 62/2024, che stabilisce che il Budget di Progetto, che sostiene il progetto di vita, venga realizzato in forza dei principi della co-programmazione e della co-progettazione. I procedimenti in oggetto richiedono la necessaria partecipazione degli ETS, i quali impegnano proprie risorse, unitamente a quelle previste dalla normativa e quelle aggiuntive che nei processi collaborativi la P.A. può decidere di apportare. La finalità ultima del Budget di Progetto è quella di definire percorsi e modalità che permettano al Progetto di vita personalizzato e condiviso di realizzarsi compiutamente.

E’ possibile ipotizzare che la realizzazione del Progetto di Vita possa avvenire senza un adeguato riconoscimento, anche di natura economica, dell’azione proposta e agita dagli ETS? Può forse questo riconoscimento “trasformare” la co-progettazione in un appalto/affidamento di servizio? Chi scrive ritiene che fino a quando non si comprenderà che la co-progettazione non è né una deroga alle regole concorrenziali, né una modalità per de-finanziare i servizi sociali e socio-sanitari, il tema della rendicontazione, lungi dal rappresentare un problema non risolvibile, verrà utilizzato per deprimere e marginalizzare le collaborazioni pubblico-private, che sole possono fornire risposte adeguate a bisogni complessi e multilivello.

Su questo punto, forse, sarebbe opportuno che riprendessimo uno dei passaggi che, a mio avviso, connota la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 già richiamata: “La co-progettazione è la procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà”. Quella procedimentalizzazione implica, necessariamente, anche il diritto di rendicontare.

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