Il tetto retributivo dovrà essere parametrato alla retribuzione effettiva del primo presidente della Cassazione che arriva a 360 mila euro

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un ”tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il ”tetto” dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il ”tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati.

Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale.

L’odierna pronuncia si pone in linea con i principi ai  quali si ispirano plurimi ordinamenti costituzionali di altri Stati. Nello stesso senso, del resto, si è espressa la Corte di giustizia  dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (grande  sezione, cause C-146/23 e C-374/23), nella quale è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati.

L’art. 1, comma 68, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per  l’anno  finanziario  2022 ),  ha rideterminato  il  limite  retributivo sulla base percentuale dello 0,45%, stabilita con d.P.C.M. 25 luglio 2022, in  relazione  agli  incrementi  medi  conseguiti  nell’anno  precedente  dalle  categorie  di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’ISTAT. La  retribuzione  annua  lorda  dei  Giudici  costituzionali è quindi salita a € 361.620,00 (€ 241.080,00 + 120.540,00).

La Corte costituzionale ha inoltre ritenuto che l’incostituzionalità  della citata norma, in ragione del carattere generale del ”tetto  retributivo”, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti. Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza  nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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