La Prima Sezione della Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 11 settembre 2025, C-38/24, su provvedimento di rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha stabilito che “il divieto di discriminazione indiretta fondato sulla disabilità, ai sensi della direttiva 2000/78, si estende anche ad un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.”
Nello specifico, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la direttiva 2000/78 individua un quadro di riferimento per garantire la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», per assicurare una tutela efficace contro le discriminazioni fondate sulla disabilità, menzionate nell’art.1 della stessa.
La Direttiva, infatti, afferma incondizionatamente il principio di non discriminazione e del rispetto dei diritti dei minori nonché quello all’integrazione delle persone disabili previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale principio va salvaguardato anche con riferimento alla discriminazione indiretta affinché la parità di trattamento, in campo lavorativo, venga garantita anche ai genitori di persone disabili affinché non vengano discriminate a causa delle difficoltà generate dalla situazione particolare dei figli che assistono.
Il datore di lavoro deve, quindi, adottare provvedimenti equilibrati per evitare disparità di trattamento con gli altri lavoratori, tenendo conto che ai genitori di persone disabili devono essere garantite condizioni di lavoro più favorevoli.
La Direttiva 2000/78, invece, non contiene una nozione di caregiver che possa estendersi a livello europeo e la sua individuazione compete ai singoli diritti nazionali.
Avv. Carmela Bruniani

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