Uno dei ricorrenti per l’apertura di una amministrazione di sostegno in favore della madre propone istanza per la modifica del decreto infine emesso, deducendo la “obiettiva offensività del provvedimento”, oltre alla presenza di un errore materiale nella indicazione del suo nome al posto di quello del fratello.
La corte di appello adita a seguito del rigetto della detta istanza da parte del giudice tutelare ha dunque modo di precisare che non esiste in relazione ai provvedimenti giudiziari un rimedio come la richiesta di cancellazione di frasi utilizzate per il loro carattere asseritamente offensivo.
Inoltre, per quanto riguarda gli errori materiali, il rigetto della correzione non è impugnabile: essendo i provvedimenti di natura decisoria impugnabili relativamente alle parti corrette.
Corte di Appello di Bologna, 2 dicembre 2014

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