La Corte di Cassazione (cfr. sentenza dd. 29 novembre 2023 n.33276) ha dato una risposta affermativa al ricorso degli avvocati di un uomo di Busto Arsizio che non era riuscito a dare l’ultimo saluto al padre per l’improvvisa e imprevedibile cancellazione del volo dell’aereo che glielo avrebbe consentito.                             

Nei primi due gradi di giudizi sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Busto Arsizio, pur riconoscendo al passeggero la somma di 600 euro per il volo cancellato, maggiorata di 46 euro per le spese, avevano entrambi respinto sia la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, legato all’attesa in aeroporto e al pernottamento in albergo, sia quella per il danno esistenziale non patrimoniale per  il funerale del padre perso proprio a causa del volo cancellato. 

Per la Cassazione, invece,  non è stato correttamente considerato che le relazioni familiari godono della tutela costituzionale degli articoli 29 e 30 e che “secondo la sensibilità comune  la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico e irripetibile […], pertanto  la sussistenza di forzati impedimenti causati dall’altrui inadempimento (volo cancellato) alla partecipazione ad un evento così, può ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell’ambito del pregiudizio bagattellare”.           

 Per queste ragioni il ricorso è  stato accolto e la sentenza impugnata cassata e inviata a giudizio.

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