La Corte di Cassazione (ordinanza n. 104/1992. n. 23443 del 18 agosto 2025) ha confermato che, in tema di separazione personale dei coniugi, le disposizioni a tutela dei figli minori di cui all’art. 337 septies cc, si applicano anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.

Ai sensi di tale normativa “La minorazione, singola o plurima, deve aver ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (Cass. n. 21819/2021). 

 In tale situazione, secondo la Cassazione il necessario presupposto per l’assegnazione della casa coniugale è, però, l’esistenza, in concreto e nell’attualità, di un legame stabile e continuativo tra il figlio portatore di disabilità, la casa e il genitore che convive con lui e che si occupa giornalmente delle sue necessità senza che, quando il figlio non risiede nella casa familiare, possano incidere valutazioni di natura affettiva anche in previsione di un futuro ritorno.

L’interesse a rimanere nella casa come luogo in cui ha vissuto e in cui ha costruito legami stabili in un ambiente adatto alle sue necessità deve essere attuale.

Pertanto, affinché la casa venga assegnata al genitore convivente con il figlio portatore di disabilità è necessario che la permanenza di quest’ultimo nell’immobile sia continua e che gli eventuali allontanamenti siano brevi e periodici esattamente come nel caso dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.

Infatti la ratio che giustifica la permanenza del figlio minore o maggiorenne non autosufficiente nella casa coniugale, determinata dalla necessità di garantire allo stesso un rapporto stabile con il luogo in cui ha sempre vissuto senza scardinare i ritmi di vita acquisiti, viene meno per la Corte quando la permanenza nell’immobile è saltuaria.

Se il figlio portatore di disabilità maggiorenne non convive più stabilmente nell’abitazione con il genitore caregiver, l’interesse che giustifica l’assegnazione della casa viene meno, e l’immobile non può essere attribuito al genitore che in passato vi ha convissuto con il figlio o la figlia con disabilità.

Nella fattispecie di cui all’ordinanza la figlia della coppia era ricoverata ormai da molti anni in strutture residenziali per malati psichici e, anche se ipoteticamente si poteva ipotizzare un suo rientro a casa in un futuro incerto, la circostanza che, allo stato, non vivesse con la madre è stata considerata idonea ad escludere l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato le sentenze di primo e secondo grado che, invece, avevano mantenuto l’assegnazione della casa coniugale in previsione del verificarsi delle condizioni per un possibile ritorno della ragazza nella sua abitazione.

Si ribadisce, comunque, dal diverso punto di vista più generale della tutela delle persone con fragilità, in questa materia che, In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104 del 1992, in forza dell’art. 337 septies c.c. (già art.155 quinquies c.c.) trovano applicazione le sole, disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull’affidamento, condiviso od esclusiv.

Infatti, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale essi devono prestare cura e assistenza non vengono meno per i genitori neanche dopo la rottura della convivenza coniugale”.

Avv. Carmela Bruniani

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