Pubblicato su politicainsieme.com è particolarmente interessante per l’argomento trattato e per questo motivo la Redazione ha inteso riproporlo anche sul proprio sito.
Come riportato dalla Stampa nel giorno di San Valentino, dopo nove mesi di richieste, attese, perizie, scambi formali e risposte contraddittorie, Alberto ha ottenuto ciò che domandava con lucidità ostinata: quello di mettere fine alle proprie sofferenze senza se e senza ma…
Quello di Alberto, a Torino, costituisce il primo “suicidio assistito in Italia con l’aiuto dell’ASL e segna una linea di confine superata da chi ritiene ammissibile un Fine Vita senza alcuna regola dettata da una Legge dello Stato.
A dare il triste quanto inatteso annuncio è stata l’Azienda sanitaria locale To4 con poche ma significative parole: “L’atto finale è avvenuto al domicilio, in presenza dei sanitari liberamente scelti dal paziente e con il supporto tecnico-logistico dell’Asl”. Una frase secca, quasi notarile senza alcun accenno alla capacità psico-fisica del malato terminale di determinare la propria scelta che costituisce un requisito essenziale per la somministrazione del farmaco letale E adesso il fu Alberto non c’è più a Torino, dove risiedeva.
La stessa Asl To4, che nelle scorse settimane era finita al centro delle polemiche accese perché, da un lato, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per il fine vita volontario ma, dall’altro, aveva precisato che non avrebbe messo a disposizione né farmaci né assistenza. In definitiva, sarebbe stato un atto sospeso nel vuoto, un diritto ammesso ma privo degli strumenti necessari per esercitarlo che ha reso necessario il ricorso ad un “suicidio a domicilio”. La richiesta era pervenuta all’Associazione Cappato affinché fosse data piena attuazione alla giurisprudenza per l’applicazione coerente di un principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale che, tuttavia, aveva sollecitato il Legislatore a disciplinare la materia.
Invero, la Regione Piemonte, che non ha mai legiferato in merito, aveva scritto a tutte le Asl precisando la necessità giuridica di applicare quanto sancito a livello nazionale dalla Consulta ma non n base ad una norma, bensì dai Tribunali sui ricordi dei malati.
Adesso non è il tempo di curiosità invadenti, delle ricostruzioni minuziose, delle domande fuori luogo, delle parole di troppo. È il tempo del silenzio e del rispetto per un giovane uomo che aveva provato a spiegare cosa significhi abitare un corpo divenuto gabbia in maniera devastante per la misura della costrizione, l’umiliazione quotidiana, la sproporzione tra desiderio e la possibilità di ricorrere al suicidio assistito per porre fine alla sua esistenza.
Secondo l’Associazione Coscioni, il principio del giudicato costituzionale garantisce l’adozione di scelte che attengono all’autodeterminazione terapeutica e il fatto che l’atto finale si sia svolto a domicilio, con sanitari scelti dal paziente ma con il supporto pubblico, conferma la necessità di garantire la piena attuazione di diritti già riconosciuti dal giudicato costituzionale in materia di “Fine Vita”. Resta l’amarezza per una scelta che non trova alcuna giustificazione in una norma di Legge emanata erga omnes dal Parlamento ma con un silenzio che lascia perplessi di fronte a questi casi.
Il quotidiano piemontese riferisce che oltre sette italiani su dieci sono favorevoli al fine vita sebbene, ad oggi, solo la Toscana e la Sardegna hanno stabilito norme per l’aiuto alla morte volontaria istituendo procedure e tempi certi per un aiuto alla morte volontaria come chiedono sempre più malati. “Il sonno dei giusti partorisce mostri”. (!!)
Ne è riprova il fatto che, dopo le Leggi Regionali antesignane approvate, benché ritenute dalla Dottrina prevalente incostituzionali, altre Regioni stanno provando a definire le modalità da adottare per la concessione e, soprattutto, l’attuazione, in concreto, del suicidio medicalmente assistito. In particolare, la Legge varata dalla Regione Sardegna è diretta a garantire l’assistenza sanitaria regionale a chi, affetto da una patologia irreversibile e dipendente da trattamenti vitali, sceglie il suicidio assistito in base ad una procedura che prevede la verifica delle condizioni soggettive da parte di una Commissione multidisciplinare e del Comitato etico.
Sono modalità che, peraltro, fanno esplicito riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 2019 n base alla quale il suicidio assistito non è punibile quando sussistono specifiche circostanze. Spetta al malato beneficiario del “trattamento” dimostrare di essere capace di intendere e di volere, che la sua patologia sia divenuta irreversibile, con sofferenze intollerabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Il Governo ha impugnato la Legge Regionale Sarda in base alla violazione dell’articolo 117 della Costituzione in materia di Ordinamento civile e penale, che riguarda anche i LEP ossia i livelli essenziali di prestazione che esulano dalle competenze regionali.
Alla fine del 2025, la Corte costituzionale aveva respinto – in parte – il ricorso del Governo contro la legge sul fine vita approvato in precedenza dalla Toscana pur sollecitando il Parlamento, come nelle precedenti decisioni adottate, a varare una disciplina della delicata materia. Tuttavia, la Corte delle Leggi aveva salvato l’impianto generale della Legge affinché, pur in mancanza di una Legge statale, la Regione potesse definire le procedure per suicidio assistito ponendo a carico del Servizio Sanitario Nazionale spese e procedure.
Sta di fatto che ad oggi sono 17 i malati che hanno chiesto e ottenuto il via libera per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, sebbene alcuni di essi abbiano scelto successivamente di non procedere oltre, compreso quello avvenuto a Torino mentre il primo risale al giugno 2022 per un malato rimasto tetraplegico dopo un incidente stradale. Inoltre, dal 2019, dopo la sentenza della Consulta, le richieste formali registrate in Italia erano divenute 51.
Tuttavia, va sottolineato che la posizione del Governo è stata sempre piuttosto chiara, puntando sulle cure palliative piuttosto che sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito. Inoltre, il DDL approvato in Senato inquadra il suicidio assistito, ma lo fa in modo restrittivo escludendo, ad esempio, dai “trattamenti di sostegno vitale” le persone dipendenti da farmaci salvavita e introducendo un Comitato Etico nazionale per valutare le richieste avanzate.
Il rischio più concreto, adesso, è che la Legge in discussione in Parlamento resti in un cassetto fino alla fine della legislatura. Rimane, tuttavia, valida la competenza a legiferare dello Stato e non delle Regioni, secondo la tesi sostenuta dalla Dottrina e dall’ex P.M. Giancarlo Caselli, per il quale spetta esclusivamente al legislatore statale determinare il punto di equilibrio tra il dovere di tutelare la vita e il diritto all’autodeterminazione del malato. Un bilanciamento che appare necessario, quando si parla di suicidio assistito (!!).
Senza aggiungere né togliere nulla ai principi fissati dai Giudici della Consulta nella inerzia del Legislatore, sollecitati già nel 2019 a colmare il vuoto normativo che di fatto, non esiste più perché è stato “riempito” con le decisioni che negli anni hanno definito e chiarito i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita tra cui, da ultimo, con la sentenza 135 del 2024 sui “trattamenti di sostegno vitale”, di cui si è estesa l’interpreta- zione ed applicazione. Lo stesso è avvenuto la scorsa estate con la decisione emanata sul caso di “Libera”, 55enne toscana affetta da sclerosi e paralizzata dal collo in giù, che richiedeva l’intervento di un medico per la somministrazione del farmaco letale, essendo impedita a provvedere direttamente dalla grave malattia sofferta.
Pronunciandosi sulla vicenda, la Corte delle Leggi ha ribadito il ruolo di garanzia del Servizio Sanitario Nazionale nei percorsi di fine vita secondo un modello che affida alle Asl, e dunque alle Regioni, le verifiche sulle singole richieste attraverso i pareri richiesti ai Comitati Etici territoriali. Per contro, l’esigenza di uniformare la disciplina del fine vita sul territo- rio nazionale può essere assicurata soltanto dal Parlamento, nonostante i ricorsi che ripropongono puntualmente la questione alla Consulta.
Tuttavia, occorre aprire un altro capitolo su a chi spetta fornire il farmaco letale insieme alla strumentazione necessaria. La Legge approvata dal Senato esclude che possa essere la Sanità Pubblica a farlo perché essa non potrà mai “erogare morte” sulla base del principio che il suicidio assistito è una scelta e non un diritto che non può legittimare l’operato delle Regioni che hanno legiferato ma anche di tutte le altre che potranno seguire a ruota lo stesso modello se arrivasse una decisione di segno opposto della Consulta.
Tuttavia, non sono mancate le decisioni avverse all’operato delle Regioni improntate al rispetto della Costituzione Con l’importante sentenza, dep. il 30 ottobre 2025, la Quinta sezione del Tar per la Lombardia ha dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso presentato dalla Associazione Coscioni e da un ristretto gruppo di cittadini avverso la delibera approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia che, nel novembre 2024, aveva giudicato inammissibile la Proposta di legge di iniziativa popolare n.56/XII sul suicidio medicalmente assistito. Il Tribunale amministrativo lombardo ha così respinto il ricorso promosso contro la decisione del Consiglio regionale di non discutere la proposta di legge popolare sul Fine Vita.
La maggioranza Consiliare aveva approvato la questione pregiudiziale di non procedere alla trattazione del progetto di legge regionale di iniziativa popolare per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito in attesa delle decisioni del Parlamento.
Secondo i Giudici Amministrativi Lombardi, la scelta del Consiglio Regionale di non procedere alla discussione, adottata dopo l’accoglimento del- la .questione pregiudiziale di costituzionalità, rientra pienamente nella attività legislativa dell’Assemblea che, in quanto tale, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale perché «è indubbio che la pregiudiziale di costituzionalità presentata nell’ambito dell’esame di un Progetto di legge rientri a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio della funzione legislativa dell’Assemblea e non ha natura amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di un atto legislativo, sussiste un difetto assoluto di giurisdizione».
In effetti, sul piano istituzionale, il verdetto del TAR è inequivocabile poiché la Regione Lombardia ha agito nel pieno rispetto della Costituzione e delle proprie competenze legislative ed ha legittimamente espresso la volontà di non discutere il progetto di legge proposto dalla Associazione Coscioni.
Per il TAR lombardo si tratta, comunque, di una decisione “di grande rilievo istituzionale, che tutela l’autonomia e le prerogative del Consiglio regionale, impedendo che gli organi giurisdizionali intervengano impropriamente nei processi di formazione delle leggi”. In ogni caso, dal ricorso avanzato dall’Associazione emergerebbe una sorta di forzatura della volontà del Consiglio Regionale non soggetta al controllo da parte della Giustizia Amministrativa, come ha affermato il TAR adito, sancendone la inammissibilità per “difetto di giurisdizione”.
Tuttavia, la Proposta di Legge, depositata parallelamente anche in altre Regioni dall’Associazione Coscioni, ha consentito l’emanazione delle discusse Leggi Regionali della Toscana (approvata l’11 febbraio) e della Sardegna (il 17 settembre) che hanno introdotto una procedura per ottenere il suicidio medicalmente assistito con le modalità .stabilite nelle decisioni assunte dalla Corte delle Leggi sulla delicata materia. Per contro, in altre Regioni, l’iter legislativo si è interrotto in momenti diversi: in Veneto la bocciatura è arrivata al voto finale in Consiglio Regionale, in Piemonte e Lombardia nella fase preliminare, nella convinzione che la materia della vita umana sia riservata ad una Legge approvata dal Parlamento.
Secondo tale orientamento la nostra Costituzione riserva espressamente le materie dell’Ordinamento civile e quello penale all’esclusiva competenza legislativa dello Stato, tra cui rientra a pieno titolo il fine vita, come sancito ai sensi dal’art.117, comma 2, della Cost., come affermato dalla Dottrina (v.Bilotti e Vari, la Legge della Toscana, Avvenire 10 Feb 2025)
- Conclusioni
In effetti, non si può dubitare che la disciplina di una materia così delicata debba rientrare nella competenza esclusiva del Parlamento poiché occorrerebbe garantire un’elementare esigenza di uguaglianza, per evitare che la disciplina dei rapporti tra privati e dell’individuazione delle condotte penalmente sanzionate possano cambiare da Regione a Regione.
Inoltre, occorrerebbe stabilire l’ambito di applicazione di fattispecie di reato poste a tutela della vita umana e di individuare il confine della cosiddetta autodeterminazione terapeutica del malato dinanzi ad un male incurabile che possa incidere sulla volontà dello stesso nella grave decisione.
Merita di essere ricordato, sul punto, che costituisce, invece, un dovere costituzionale riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui la tutela della vita di ogni individuo, che l’art. 2 Cost. demanda alla Repubblica, come sancito dalla Corte delle Leggi nella sent.n.242/2019, che costituisce una norma imperativa che le Regioni sono chiamate a rispettare senza ricorrere a fughe in avanti.
Del resto, lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica ha sottolineato la necessità che su materie così delicate, a cominciare dalla definizione di “capacità libera ed informata di agire”, in grado di interferire con la sfera personale, sia “fatto ogni sforzo per evitare che vi siano approcci troppo differenziati o addirittura contrastanti nella valutazione delle condizioni indicate dalla Corte costituzionale”. In conseguenza, tocca al Parlamento legiferare sulla delicata materia senza ulteriori indugi che potrebbero originare ulteriori norme regionali senza regole uniformi, come già accaduto e come potrebbe ancora accadere in mancanza di essa.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.