L’INVOCAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL LEGISLATORE
L’appello alla politica della giornalista Laura Santi, malata di una forma di sclerosi multipla molto grave che, dopo tre anni, è riuscita ad ottenere dall’ASL di Perugia l’autorizzazione al suicidio assistito è rimbalzato sui social e sui quotidiani animando il dibattito sul fine vita e sulla legge in discussione in Parlamento.
La formulazione di una legge che rispetti il diritto di ciascuna persona a scegliere come e quando morire, nel caso sia affetta da “una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili” costituisce per l’ordinamento una vera sfida in quanto si tratta di conciliare due diverse esigenze sottese a due diritti costituzionalmente garantiti, il bene della vita e la libera autodeterminazione del soggetto.
La problematica è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/19, in tema di istigazione o aiuto al suicidio, che ha affermato che è costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della L. 22 dicembre 2017 n. 219 o equivalenti “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Su espressa sollecitazione del Giudice remittente la Corte Costituzionale con la sentenza n.135/24 ha successivamente affermato che non può essere gestita in maniera diversa “la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell’uno e nell’altro caso, la Costituzione e la legge ordinaria (art. 1, comma 5, legge n. 219/17 ) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi”.
Con la recente sentenza del 20/05/2025, n. 66 la Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento già sostenuto in passato sollecitando il Parlamento a dare esecuzione alla sentenza richiamata n. 242/19.
La Corte ha essenzialmente ribadito che i principi affermati nella sentenza n.242/2019 siano applicabili per entrambe le ipotesi. Sarebbe, infatti, assurdo che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito”.
Quindi il suicidio assistito è consentito “anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale”, se tale trattamento è stato però giudicato indispensabile dai sanitari.
In assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto o almeno di un’indicazione medica relativa alla necessità di attivare un simile trattamento, il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte sulla base della L. n. 219 del 2017, rifiutando (rispettivamente) la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento.

Secondo la Corte Costituzionale, inoltre, in mancanza di una legislazione che disciplini la materia, le condizioni e i requisiti procedurali richiesti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito sono essenziali per creare intorno al malato quella “cintura di protezione” che eviti scelte dettate dalla solitudine, dalla mancanza di aiuto e dalla disperazione.
Si pensi alle “persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all’esecuzione di una loro scelta suicidaria (ordinanza n. 207 del 2018).
La vita umana non è più considerata come in passato bene indisponibile ma, rovesciando la prospettiva, si afferma, invece, “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo.
Secondo i Giudici la procedura medicalizzata, la messa a disposizione di un percorso di cure palliative, il contatto con i sanitari, il coinvolgimento del Servizio sanitario Nazionale, il parere del comitato etico territorialmente competente forniscono la garanzia che il paziente sia nelle condizioni di accedere a tutte le informazioni necessarie per essere davvero “libero di scegliere”.
Il rischio, in mancanza di una presa di posizione legislativa che disciplini la materia in modo oculato, è che si possa addirittura creare una “pressione sociale indiretta” sul malato o sull’anziano solo tale da indurlo a pensare di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società.
La richiesta della Corte Costituzionale appare, non semplicemente come un monito, ma come una vera e propria invocazione alle istituzioni affinché vengano garantite “adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte. È inoltre rilevante mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l’isolamento e ampliare la possibilità di comunicazione e interazione con gli altri. Al tempo stesso non può essere trascurato il “prendersi cura” anche di coloro che, nelle famiglie o all’interno delle relazioni affettive, assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi”.
Nella situazione attuale, secondo la Corte Costituzionale, il rischio che il malato abbandonato a sé stesso o alle cure di pochi familiari stremati possa maturare di porre fine alla propria vita senza il giusto percorso psicologico e senza piena consapevolezza del gesto è davvero reale.
Uno Stato e il suo ordinamento non possono consentire tutto questo trasformando, tacitamente, il diritto di scegliere di morire nel “dovere di morire”.
Avv. Carmela Bruniani

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