La riforma Cartabia procede, con riferimento alla disciplina dell’ascolto del minore lungo due principali linee di intervento, e precisamente:a) il riordino delle disposizioni che regolano l’istituto (comma 23, lett.dd),del D.Lgs. 206/2021);b) la definizione della figura e del ruolo del Curatore speciale del minore.Circa la prima linea d intervento, il legislatore, con il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022, ha introdotto gli articoli 473 -bis 4 5 e 6, relativi alla disciplina generale dell’ascolto del minore,L’articolo 473-bis 4 c.p.c prevede, in particolare, che il minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo coinvolgano direttamente, quali possono essere la scelta del genitore collocatario o le modalità del suo affidamento e della frequentazione con l’altro genitore ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il Giudice dovrà considerare, adeguatamente, le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità che il minore abbia raggiunto, mentre non procederà all’ascolto, motivando la decisione in tal senso, a pena di nullità del procedimento:a) quando l’ascolto stesso potrebbe contrastare con lo stesso interesse della prole;b) quando potrebbe essere superfluo;c) per manifesta impossibilità fisica o psichica;d) perché il minor rappresenti, in modo inequivocabile, la volontà di non essere ascoltato.La recente giurisprudenza ha ribadito i principi suddetti: Cass. Sez. I, Ord., 3 marzo 2023 n. 6503, con riferimento alla necessità di rinnovo dell’ascolto del minore in grado di appello, a pena di nullità del procedimento e Cass. sez. I, Ord. 23 giugno 2022, n. 20323, entrambe reperibili sul sito www.osservatoriofamiglia.itIl successivo articolo 473-bis n. 5 c.p.c. è relativo alla più importante novità della riforma, e precisamente alle modalità dell’ascolto del minore, laddove dispone che quest’ultimo debba essere condotto dal giudice, a cui viene attribuita la facoltà di farsi assistere da un esperto.Pertanto, l’ascolto del Minore deve essere effettuato dal magistrato togato e che i magistrati onorari esperti potranno solo coadiuvarlo, ma non sostituirlo.Peraltro, va evidenziato come detta linea guida della riforma si ponga in continuità con il passato, considerato che l’articolo 336 – bis c.c., già prevedeva che «l’ascolto è condotto da giudice, anche avvalendosi di esperti o altri ausiliari».Tale previsione aveva tuttavia, in passato ha dato luogo ad alcune incertezze interpretative.Un primo orientamento interpretativo, infatti, riteneva che spettasse al giudice ascoltare il minore, cosicchè, nei casi in cui il giudice avesse valutato opportuno delegare l’incombente all’ausiliario, avrebbe dovuto darne specifica e circostanziata motivazione.Diversamente, secondo altra opinione, si sosteneva che il diritto del minore potesse essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell’esperto nominato che vi proceda e dell’utilizzo che ne faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell’incarico peritale (così per l’uso stesso del termine “ascolto” nel corpo della relazione di ufficio).Con la riforma, pare, allo scrivente, essere stata accolta la linea interpretativa più rigorosa, in quanto si è escluso che l’ascolto possa essere delegato ai giudici onorari, i quali potranno solo svolgere una funzione di mero ausilio a tal riguardo.Le previsioni suddette, sotto il profilo pratico e sistematico, contribuiscono ad evidenziare che l’ascolto è un atto processuale volto a raccogliere l’opinione del minore, e non una mera indagine psicologica o una ctu sulla situazione del nucleo familiare del minore.Nel caso in cui, nello stesso procedimento debbano essere ascoltati più minori, questi dovranno essere ascoltati separatamente e la loro audizione dovrà essere programmata possibilmente in un orario compatibile con gli impegni scolastici dei minori e in locali – anche diversi da quelli sede degli uffici giudiziari – che siano adeguati alla loro età e quindi più accoglienti.La giurisprudenza ha precisato che è legittima la modalità di ascolto indiretta, rappresentando essa una mera modalità di audizione, purché ciò avvenga al fine di indagare e raccogliere l’opinione dei minori stessi, secondo corrette modalità tecniche (di recente v. Cass.civ. 31 maggio 2023 n. 15383, Pres. Acierno, Est. D’Orazio, reperibile sul sito www.osservatoriofamiglia.it).Inoltre, l’articolo 473-bis n. 6 c.p.c., del quale riguarda in maniera specifica l’ascolto del minore, nei casi in cui rifiuti uno o entrambi i genitori.In questi casi, che per la prima volta vengono tenuti in considerazione nell’ambito della disciplina dell’ascolto del minore, il giudice provvederà all’ascolto senza indugio, assumendo sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, potendo anche disporre l’abbreviazione dei termini processuali; e ciò perché la situazione suddetta richiede un immediato intervento, al fine di capire i motivi di detto rifiuto e di poter intervenire, tempestivamente, al riguardo.La seconda linea di intervento della riforma, come anticipato, ha inciso sul riconoscimento al minore, che abbia compiuto quattordici anni, della facoltà di richiedere la nomina di un curatore speciale che lo assista, ai sensi dell’articolo 473-bis n.8 c.p.c.Pertanto il giudice, nell’espletamento dell’ascolto, in presenza di minorenni che hanno raggiunto i quattordici anni di età, deve anche informarli della possibilità loro riservata di avvalersi di un curatore speciale il quale, dovrà procedere con l’ascolto del minore, come evidenziato con estrema chiarezza nelle raccomandazioni – linee guida del CNF, per gli avvocati curatori del minore (reperibili sul sito https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/23008/26827/RACCOMANDAZIONI+CURATORE+SPECIALE+MINORE.pdf/b46aa2ec-5086-0172-9cce-3c666ab7070b?t=1655).Inoltre, è stata disposta, come regola, la videoregistrazione dell’ascolto, ma nel caso in cui per problemi tecnici, non vi si potesse accedere, il processo verbale, come evidenziato in dottrina, potrà essere predisposto in forma di verbale.Infine, in caso di allegazione, nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio e di rifiuto del minore di voler avere rapporti con il genitore maltrattante o abusante, l’articolo 473 – bis n. 45, la riforma ha previsto che il giudice debba procedere personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore, secondo quanto indicato dagli articoli 473 – bis n. 4 e 5, con esclusione di ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze, al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.Ai sensi di detta disposizione di legge, inoltre, non si dovrà procedere all’ascolto del minore quando quest’ultimo sia già stato ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive ( per una applicazione in tal senso, v. Trib. Savona 21 giugno 2023, reperibile sul sito www.osservatoriofamiglia.it, che ha motivato il mancato ascolto del minore in un procedimento civile di separazione, con la circostanza dell’avvenuto ascolto del minore in sede penale, in un procedimento per maltrattamenti a carico del padre).Peraltro, a differenza che in altri casi, qualora vengano allegati fatti di violenza a procedimenti civili di separazione personale o divorzio, l’ascolto del minore sembrerebbe obbligatorio, anche se ad avviso dello scrivente occorrerà sempre fare salva eventuale valutazione circa duplicazioni o ascolti plurimi, al fine di tutelare e valorizzare sempre il superiore interesse del minore, che potrebbe far escludere la necessità di un ascolto ulteriore in sede civile; e ciò, nel caso in cui esso sia già avvenuto in altro procedimento relativo alla medesima questione, sia esso civile o penale e le informazioni raccolte siano sufficienti ed esaustive per il giudice.

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