Il d.lgs. n. 62/2024, e prima la legge delega n. 227/2021, hanno identificato negli istituti giuridici cooperativi ex art. 55 del Codice del Terzo settore le procedure (e la filosofia di azione) per la costruzione del Budget di progetto.

Quest’ultimo, così come recitano i commi 1 e 2 dell’art. 28, d. lgs. n. 62/2024 “é costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. La predisposizione del budget di progetto é effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell’integrazione e dell’interoperabilità nell’impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.

L’azione e le attività degli ETS trovano la loro collocazione naturale, sistematica, organizzativa e, soprattutto, teleologica nel principio di sussidiarietà. Quando si affronta il principio di sussidiarietà, prima facie, si può correre il rischio di trovarsi a ripetere concetti, formule ovvero paradigmi risaputi e persino scontati, non solo perché molti aspetti del principio in parola sono noti, ma anche perché spesso si ritiene che essi non possano effettivamente incidere sui rapporti che si instaurano, ovvero che possono instaurarsi tra pubbliche amministrazioni ed enti non profit.

Nello specifico dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il principio di sussidiarietà identifica l’intervento necessario degli enti pubblici e le azioni realizzatrici da parte delle organizzazioni di Terzo settore, chiamate a co-gestire interventi e servizi di interesse generale.

Il principio di sussidiarietà si presenta come principio essenzialmente relazionale, qualificazione che implica la necessaria azione proattiva dei cittadini organizzati, senza della quale le istituzioni pubbliche non possono favorirne l’intervento.

L’intervento delle pubbliche amministrazioni è soprattutto riconducibile alla funzione di programmazione, finanziamento, sostegno, coordinamento e controllo delle molteplici forme di autonomia e di autogestione che scaturiscono dalle diverse forme organizzative non profit. La sussidiarietà orizzontale identifica, dunque, un paradigma di azione e di interventi capace di coniugare le responsabilità politico-amministrative ineliminabili ed indelegabili degli enti pubblici con le innovative ed efficaci risposte ai bisogni sociali elaborate, sperimentate e realizzate dagli enti non lucrativi nel perseguimento dell’interesse generale. L’identificazione operata dal principio di sussidiarietà tra interessi generali perseguiti dai soggetti privati e interessi pubblici impone una rivisitazione dei rapporti intercorrenti tra P.A. e amministrati.

Non può revocarsi in dubbio che la collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti non lucrativi non rappresenta una novità assoluta nel contesto giuridico nazionale, ancorché il Codice del Terzo settore abbia inteso disciplinare detta collaborazione in un’ottica di maggiore coinvolgimento degli enti non profit rispetto al passato. Infatti, le pubbliche amministrazioni intervengono a favore degli enti non profit attraverso forme di sostegno, che ricomprendono sovvenzioni, contributi, agevolazioni, utilizzo di spazi e immobili di proprietà pubblica, et similia). Sono queste le misure che, storicamente, gli enti pubblici adottano quando essi decidono di valorizzare le finalità perseguite dagli enti non profit, in una logica di rispetto dell’autonomia e indipendenza dell’azione dei soggetti beneficiari, chiamati – in questa prospettiva – ad interventi di carattere residuale rispetto agli impegni e alle obbligazioni del sistema pubblico di welfare.

In questo contesto, la missione delle organizzazioni pubbliche non si esaurisce nella sola produzione efficiente dei servizi pubblici, ma implica la definizione e la “gestione” di legami fra istituzioni pubbliche e comunità locali di riferimento. La governance pubblica, dunque, sottende una nuova concezione del ruolo della P.A. nei confronti degli attori sociali ed economici, orientata agli obiettivi ed in grado di privilegiare i principi del consenso, della partecipazione inclusiva, della valorizzazione dei corpi intermedi e dell’economicità dell’azione. In questo modo, si supera il modello e il concetto di governo gerarchico, per adottare, al contrario, strategie di governo che consentano di coinvolgere le organizzazioni private, specie non lucrative, nella definizione delle politiche pubbliche di intervento, che – in questo senso – tendono a favorire la costruzione e l’organizzazione di partnership pubblico-private.

Ed è al perseguimento “condiviso” dell’interesse pubblico che sono informati gli istituti giuridici cooperativi della co-programmazione, della co-progettazione, dell’accreditamento e del convenzionamento con gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal d. lgs. n. 117/2017. Il Codice del Terzo settore ha inteso dedicare specifiche previsioni alla valorizzazione dei rapporti di collaborazione tra enti pubblici ed enti non profit, in specie alla luce della rilevanza sociale che questi ultimi acquistano nell’organizzazione, gestione ed erogazione di prestazioni e servizi di interesse generale.

Attraverso gli istituti giuridici cooperativi, la pubblica amministrazione assicura il pieno e attivo coinvolgimento degli enti non profit quali centri di imputazione e di riferimento di tutti gli interessi, in un corretto rapporto tra fini e mezzi. L’ordinamento giuridico, in questa prospettiva, riconosce e valorizza l’apporto originario degli enti non profit, la cui attività risulta naturaliter funzionalizzata al perseguimento di interessi metaindividuali e altruistici, risultando, in questo modo, a supporto della garanzia della fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie.

Ed è in questa prospettiva che deve essere collocato il budget di progetto: “metodo” e “schema” in cui è possibile riconciliare l’azione pubblica, l’intervento degli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché tutti i soggetti giuridici che possono rappresentare gli interessi e le attese della persona con disabilità, il cui obiettivo è proprio quello di supportare, facilitare, rafforzare le aspirazioni di quest’ultima. Invero, nel budget di progetto non si dovrebbe assistere alla contrapposizione, talvolta eccessivamente muscolare, tra interessi contrapposti, tipico della dinamica bipolare, che caratterizza sia i contratti di diritto privato sia i provvedimenti amministrativi. Per contro, nell’ottica della co-amministrazione, si dovrebbe assistere alla sussunzione nei procedimenti del principio di “leale collaborazione” tra soggetti pubblici, da un lato, e, dall’altro, tra questi e i soggetti privati non profit nell’ambito del principio costituzionale di sussidiarietà. Purché tutti gli sforzi siano indirizzati ad accrescere il benessere delle persone con disabilità.

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