La distinzione tra l’amministrazione di sostegno e le tradizionali misure di limitazione della capacità, come l’interdizione, è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Corte di Cassazione nell’ultimo ventennio. 

A partire dalla storica pronuncia n. 13584 del 2006 (e poi confermata in diverse successive: Cass. 22.04.2009, n. 9628; Cass. 01.03.2010, n. 4866; Cass. 26.10.2011, n. 22332; Cass. 11.09.2015, n. 17962; Cass. 11.05.2017, n. 11536; Cass. 07.03.2018, n. 5492; Cass., sez. II, 4.03.2020, n.6079), la Corte ha preso le distanze da quel criterio “quantitativo” che, nei primi commenti alla riforma, veniva spesso invocato per distinguere le varie misure. Secondo tale impostazione ormai superata, la scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione si fondava sul livello di gravità del deficit cognitivo o psichico, associando alla minore compromissione la soluzione più leggera (l’ads) e riservando l’interdizione ai casi più gravi.

La Suprema Corte, invece, ha affermato un principio diverso: non è il grado della patologia a determinare la scelta della misura, ma il tipo di attività che la persona non è più in grado di compiere da sola. Il giudice deve quindi valutare, caso per caso, quali siano le effettive necessità di protezione, assicurando il massimo sostegno con il minore impatto sulla sfera di autonomia personale.

Già nella sentenza del 2006, la Cassazione sottolineava come solo l’attenta considerazione delle circostanze concrete e delle esigenze specifiche dell’individuo possa orientare la selezione dello strumento di protezione più adatto. In questo quadro, l’interdizione assume un ruolo di estrema residualità, riservato alle situazioni in cui l’amministrazione di sostegno non risulterebbe in alcun modo sufficiente a garantire una protezione adeguata, proprio in ragione della rigidità e della severità delle sue conseguenze giuridiche.

Negli anni seguenti, la giurisprudenza ha ulteriormente affinato il criterio distintivo tra i vari istituti, mettendo in evidenza l’obiettivo innovativo dell’amministrazione di sostegno: superare l’impostazione ormai datata che considerava il soggetto “infermo di mente” come completamente privo di capacità giuridica, in un sistema binario “tutto o niente”. L’ads si presenta quindi come uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle esigenze reali e attuali della persona, valorizzandone le abilità residue piuttosto che annullarle, e tutelandone non solo il patrimonio ma, soprattutto, la dignità e l’autodeterminazione (Cass. 11.05.2017, n. 11536).

Nonostante la chiarezza e la coerenza di questi principi, una parte della giurisprudenza di merito ha continuato ad applicare l’interdizione facendo leva esclusivamente sulla presenza di una patologia psichica, a volte giustificandola con formule standardizzate come “solo l’interdizione garantisce una protezione completa”, senza un adeguato esame del caso concreto.

In altri contesti, si è ritenuto di preferire l’interdizione in presenza di un patrimonio di particolare rilevanza, con l’argomento che la sua gestione richiederebbe un livello di protezione che solo l’interdizione può garantire. Tuttavia, questa interpretazione trae spunto da una lettura parziale delle sentenze richiamate sopra, che pur sottolineando l’ampio margine operativo dell’amministrazione di sostegno e la residualità dell’interdizione, affermano che la scelta dell’istituto debba essere influenzata anche dalla natura e complessità degli atti da compiere.

In particolare, la Cassazione ha affermato che nei casi in cui il soggetto sia chiamato a svolgere attività semplici e di routine – come la gestione ordinaria di una pensione, o operazioni economiche non rilevanti – e non vi sia un concreto pericolo che il beneficiario metta in discussione l’operato dell’amministratore o agisca in modo pregiudizievole, l’amministrazione di sostegno appare del tutto adeguata.

L’errore di parte della giurisprudenza consiste nell’aver trasformato questo ragionamento in una sorta di automatismo, per cui la sola entità del patrimonio porterebbe direttamente alla conclusione che occorra l’interdizione.

È per questo che la Cassazione è intervenuta nuovamente nel 2015 (sentenza n. 17962 dell’11 settembre) chiarendo che né la rilevanza del patrimonio né l’atteggiamento oppositivo del beneficiario possono da soli giustificare il ricorso all’interdizione, la quale comporta, lo si ricorda, la cancellazione della capacità d’agire anche per le attività più ordinarie. Piuttosto, in simili situazioni è possibile affidare la gestione del patrimonio a un amministratore di sostegno, eventualmente affiancato da consulenti specializzati.

Proprio la possibilità di personalizzare la misura dell’amministrazione di sostegno in funzione delle esigenze specifiche del caso concreto consente a questo strumento di operare anche in contesti in cui, in passato, si sarebbe fatto ricorso all’interdizione o all’inabilitazione, come nel caso della presenza di un patrimonio consistente.

In simili casi:

  • il decreto di nomina (o un eventuale decreto integrativo successivo) potrà attribuire all’amministratore poteri puntuali, anche sostitutivi, o di semplice assistenza, tarati sulle necessità concrete del beneficiario;
  • il giudice tutelare potrà prescrivere che determinate operazioni (es. investimenti, accensioni di mutui, alienazioni di beni, donazioni, iscrizioni ipotecarie) possano essere compiute solo previa autorizzazione giudiziale, evitando che il beneficiario, in buona o cattiva fede, possa attivarsi direttamente in modo dannoso per sé.

In aggiunta a ciò, l’obbligo per l’amministratore di fornire periodicamente relazioni sull’attività svolta rappresenta un’ulteriore garanzia per la tutela degli interessi del beneficiario, soprattutto sul piano economico.

Quanto, infine, ai timori legati a possibili manipolazioni o pressioni sul beneficiario per indurlo a disporre del proprio patrimonio – tramite donazioni, vendite o testamenti inopportuni – va ricordato che molti di questi atti richiedono l’intervento di un notaio, il quale non potrà riceverli se risultano contrari alle prescrizioni contenute nel decreto del giudice tutelare.

Per quanto riguarda, poi, il rischio che il soggetto amministrato possa disporre per testamento, è sufficiente rammentare che l’art. 411, comma ultimo, consente al giudice tutelare, quando necessario, di inibire anche la facoltà di testare, come confermato anche dalla giurisprudenza più recente (Cass. 21.05.2018, n. 12460).

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