In un giudizio introdotto al fine di far verificare la sussistenza dei presupposti per la legittimazione del diritto all’indennità di accompagnamento, l’ente previdenziale eccepiva l’incapacità del ricorrente a provvedere ai propri interessi e la carenza di capacità processuale.

Sorgeva dunque il dubbio di legittimità delle norme processuali per l’omessa previsione, in tale fattispecie, di un meccanismo interruttivo del processo stante il timore, fra l’altro, di una compressione del diritto di difesa del soggetto in condizioni di fragilità e di un giudizio ad armi pari. 

Si prospettava come corrispondente al dettato costituzionale disporre l’interruzione del processo e la segnalazione del caso al pubblico ministero per l’avvio di giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno, piuttosto che  i procedimenti di interdizione o di inabilitazione.

La questione sollevata non risulta d’altra parte fondata sia per la presenza, nel processo civile, della difesa tecnica, sia per la possibilità di avviare celermente, da parte del pubblico ministero che abbia ricevuto comunicazione degli atti da parte del giudice, il procedimento per amminstrazione di sostegno.

Corte cost. n. 168/2023

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