Premesso che  la scelta dell’amministratore di sostegno deve sempre avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, di norma l’ads può essere designato dallo stesso interessato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La volontà del beneficiario così espressa, in ordine alla persona da nominare, si ritiene possa essere disattesa solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.

Nel caso considerato sebbene la beneficianda avesse in precedenza designato, con atto notarile, quale suo futuro amministratore di sostegno, un avvocato, il giudice tutelare nell’ambito del procedimento giurisdizionale disattendeva la scelta effettuata e designava un amministratore di sostegno diverso.

Nella fattispecie, la corte di cassazione adita con ricorso dal professionista inizialmente indicato quale futuro ads, nel ritenere l’infondatezza della doglianza ha precisato che i rilevanti motivi per disattendere la designazione, già valutati dai giudici di merito potevano rinvenirsi nella  relazione di cura tra la beneficiaria e la figlia, che, nel lasso di tempo intercorso tra la designazione notarile (2004) e il momento in cui è stata aperta la misura di protezione, aveva assunto la funzione di caregiver. Inoltre ulteriori e diversi elementi avevano indotto a ritenere che, oltre alle funzioni di caregiver, anche quelle di gestione del patrimonio fossero di fatto già state assunte dalla figlia per volontà della stessa madre e con il consenso di tutti i parenti.

Cass. civ. n. 15055/2025

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