Il genitore di un beneficiario di amministrazione di sostegno proponeva reclamo avverso il provvedimento  del giudice chiedendo altresì l’avvio di terapie e trattamenti sanitari in favore del figlio.

Il Tribunale in proposito osservava che in assenza di consenso del beneficiario non poteva imporsi alcun trattamento medico poiché il beneficiario risultava in grado di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari, salvo ricorressero condizioni di grave scompenso.

A seguito di ulteriore impugnazione, sul punto, la corte di legittimità preciserà che nell’ordinamento italiano, anche nel caso di mancanza o ablazione della capacità della persona, colui che lo rappresenta deve tenere conto della opinione della persona interessata secondo le disposizioni legislative in materia, l. 219/2017.

Nel rispetto delle  norme in vigore, infatti, è consentito al rappresentante di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari anche in maniera difforme rispetto alla volontà dell’interessato, purché “della opinione di costui sia tenuto debito conto nei limiti in cui la sua capacità di discernimento lo consente, e si sia tenuto conto della opinione dei medici che, così come i parenti, possono ricorrere al giudice tutelare ove siano di diverso avviso”.

La legge, d’altra parte, non consente di imporre, se non nei casi contemplati, limitazioni della libertà personale e per l’esecuzione del trattamento per il quale il consenso è stato prestato, occorre di norma la collaborazione volontaria del diretto interessato poichè, come precisato dalla Corte “l’applicazione della contenzione fisica e della privazione della libertà personale nel nostro ordinamento è consentita solo se una norma di legge espressamente lo preveda”.

Cass. civ. 6553/2005

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