“In assenza di misure di tutela da parte del giudice del Paese di origine del minore, prevale l’interesse superiore di quest’ultimo a evitare l’esposizione a situazioni pregiudizievoli, determinate da un clima familiare connotato da tensioni ed il rientro immediato del minore deve essere evitato qualora comporti un grave pregiudizio al minore stesso, con la precisazione che, perché sia pronunciato il provvedimento negativo del rimpatrio, la sussistenza del rischio grave del danno fisico o psichico a cui il minore sarebbe esposto esige la prova specifica del rischio grave che il bambino possa venire a trovarsi in una situazione intollerabile“: Cass., I sez., sentenza 23 settembre 2025, n. 25974 – Pres. Giusti; Rel. Tricomi.

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