Non tutti sanno che l’invalidità civile al 100% consente di poter ottenere un sostegno economico fino a 1.289 euro al mese. È notorio che la L. 118/1971 ha stabilito che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica, che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo, che viene valutata da una apposita Commissione medica dell’ASL. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell’invalidità: dal 33% al 66% invalidità civile lieve; dal 67% al 99% invalidità civile medio-grave; con il 100% invalidità grave (non autosufficienza). In relazione alla severità della patologia accertata, la Commissione medica attribuisce una percentuale di invalidità, in base alla quale si ha diritto a determinati benefici. In particolari situazioni sarà possibile percepire fino a 1.289 euro mensili, che vengono erogati dall’INPS, secondo un particolare iter procedurale.

  • Assegno mensile di invalidità civile totale (100%) 

La prima richiesta da presentare è la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile. In caso di invalidità totale (100%) e con un reddito personale annuo pari o inferiore a 19.772,50 euro, si ha diritto a un assegno mensile di 336 euro, erogato per 13 mensilità. 

  • Maggiorazione dell’assegno di invalidità 

Se l’invalido ha un reddito molto basso, può aver diritto a una maggiorazione mensile di 411,84 euro. Requisiti reddituali per la maggiorazione: Pensionato singolo: euro 9.721,92 Coniugato: euro 16.724,89. In questo caso, viene considerato anche il reddito del coniuge (a differenza del requisito per l’assegno base di invalidità). Non è necessario presentare una domanda specifica per la maggiorazione: l’INPS la calcola in automatico sulla base dei redditi dichiarati l’anno precedente. Totale mensile con maggiorazione: 336 euro (assegno base) + 411,84 euro (maggiorazione) = 747,84 euro/mese per 13 mensilità. 

  • Indennità di accompagnamento 

Per accedere all’indennità di accompagnamento, è obbligatorio presentare una domanda specifica. I requisiti vengono accertati caso per caso dalla Commissione medica della ASL. L’indennità di accompagnamento non dipende dal reddito, ma esclusivamente da condizioni sanitarie. Requisiti sanitari necessari: invalidità totale e permanente (100%); impossibilità di deambulare senza aiuto continuo; impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Importo dell’indennità di accompagnamento: 542 euro al mese, per 12 mensilità (la tredicesima non è prevista). Totale mensile possibile (con accompagnamento + assegno + maggiorazione): Assegno invalidità + maggiorazione: 747,84 euro/mese Indennità di accompagnamento: 542 euro/mese Totale mensile complessivo: 1.289,84 euro/mese. 

Con la sentenza n. 94, depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale e dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo. È “irragionevole e discriminatorio”, in netta contraddizione con l’art. 3 della Costituzione, distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell’assegno ordinario di invalidità, per consentire poi l’integrazione al minimo solo nel primo caso, “tanto più che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo”. 

Va comunque ricordato che la dichiarata illegittimità della disposizione non ha effetto retroattivo e pertanto chi ha percepito un importo più basso in passato non riceverà arretrati. 

A.M.

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