La sentenza n. 313 del Tribunale di Asti del 16 giugno 2025 ribadisce che, quando il figlio maggiorenne diventa autosufficiente, l’assegnazione all’ex coniuge viene revocata. Quindi risulta evidente che il diritto
del genitore affidatario è legato all’interesse del figlio, non alla sua comodità.
Il giudice, infatti, in caso di separazione, in presenza di figli, la assegna al genitore con cui questi andranno a vivere, a prescindere da chi ne sia il proprietario. Ma questo non è un diritto a tempo indeterminato, il
Tribunale di Asti, con una sentenza chiara quanto rigorosa ha riaffermato un principio fondamentale ma spesso frainteso, secondo il quale l’assegnazione della casa coniugale è una misura temporanea e finalizzata, legata indissolubilmente alla non autosufficienza economica dei figli. Nel momento in cui questo presupposto viene meno, il diritto di abitare la casa si interrompe, non solo per il figlio, ma anche per il genitore che vi risiedeva con lui. Secondo l’art. 337 sexies del c.c., l’assegnazione della casa familiare serve innanzitutto a proteggere i figli dalla perdita del loro ambiente di vita – la casa, la scuola, le amicizie – nel momento delicato della separazione. Non è pensata come un privilegio per il genitore rimasto in casa, ma come uno strumento a favore del minore o del figlio non ancora autosufficiente; il genitore la occupa in quanto convive con il figlio e se ne prende cura.
Però, se viene meno la ragione che l’ha determinata – cioè la non autosufficienza del figlio – il provvedimento può essere revocato. La sentenza n. 313 del Tribunale di Asti ha ribadito proprio questo concetto: quando il figlio maggiorenne è in grado di mantenersi o è ritenuto in grado di poterlo fare, l’assegnazione decade e il genitore perde il diritto di abitare l’immobile. In pratica, il giudice valuta le circostanze concrete – titolo di studio conseguito, rapporti di lavoro anche precari, disponibilità di offerte di impiego – e, se riscontra l’autonomia del figlio, dispone la revoca e con essa il diritto di abitare cessa per tutti coloro che vi risiedono in forza del provvedimento: sia il figlio ormai autosufficiente economicamente, sia il genitore che lo aveva in carico.
L’autosufficienza economica del figlio viene valutata di volta in volta dal giudice e non coincide con il raggiungimento di un lavoro a tempo indeterminato o con un reddito elevato. Si considera economicamente autonomo il figlio maggiorenne che ha una capacità di produrre reddito, ovvero che, concluso il suo percorso formativo, ha la possibilità concreta di lavorare e mantenersi, anche con un lavoro precario o non perfettamente in linea con le sue aspirazioni.
Il dovere del genitore, infatti, non è quello di garantire al figlio lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma di portarlo fino al punto in cui può iniziare a camminare con le proprie gambe. Un figlio che
ha un lavoro, per quanto modesto, o che ha terminato gli studi e rifiuta opportunità lavorative, viene considerato in grado di inserirsi in un contesto di lavoro e, di conseguenza, perde il diritto al mantenimento e, di riflesso, all’uso della casa familiare.

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