(Ordinanza di cassazione N. 32058/2025 , pubblicata il 10/12/2025; pres. A. Giusti; rel. A. Dal Moro)
Alessandra Capuano Branca, avvocata – Elvira Reale, psicologa, centro studi Protocollo Napoli
I fatti
La vicenda giudiziaria, culminata per il momento nell’arresto della Suprema Corte di Cassazione in commento, si connota per la lunga durata del processo nelle fasi di merito, in un giudizio di divorzio.
Il tema controverso, per la decisione del quale i giudici hanno condotto approfondimenti in ambiti extragiuridici, riguardava principalmente l’affidamento di un figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico. Il minore, vissuto con la madre ed accudito dalla stessa sin dalla nascita, era divenuto oggetto della contesa tra le parti per il dissidio sussistente tra i genitori in ordine alla tipologia ed ai metodi di cura, all’istruzione scolastica ed alle altre scelte principalmente rilevanti nella vita del figlio, insorta successivamente alla separazione. L’ordinanza in commento non riferisce se nel corso del giudizio di primo grado vi sia stato l’emergere di condotte violente all’interno del nucleo familiare, ma si legge un accenno fugace al fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, i Servizi Sociali intervenuti per ordine del giudice sin dall’esordio della controversia, avevano stigmatizzato più volte le condotte paterne finalizzate a prelevare forzosamente dalla casa familiare il minore, che rifiutava di seguirlo in attuazione dei provvedimenti concernenti le visite.
La Corte di Cassazione non manca di fare un fugace accenno alla lunga durata della vicenda, connotata da provvedimenti provvisori, CTU, sub procedimenti, monitoraggio a cura dei Servizi Sociali all’esito del primo grado, con conseguente attivazione del procedimento di vigilanza innanzi al Giudice Tutelare. Col perdurare dei procedimenti, e dei conseguenti obblighi genitoriali di rapportarsi con i servizi di volta in volta incaricati, la situazione diveniva progressivamente sempre più tesa, al punto da condurre la Corte d’Appello ad adottare la decisione di inversione drastica del collocamento del minore, dalla stessa affidato al padre al quale pure è stata assegnata la casa familiare. La madre, esautorata dalla vita del figlio, lo può incontrare in modalità “protetta” secondo il calendario e le disposizioni impartite dal Servizio Sociale.
A tale decisione la Corte d’Appelloè pervenuta avuta lettura di un’ultima relazione del Servizio sociale nella quale si esprime l’opinione che la madre abbia condotte immotivatamente ostative, sia in ambito sanitario, pretendendo di scegliere lei i migliori specialisti per il figlio ed opponendosi alle scelte operate dal Servizio, nonché in ambito scolastico dove la scuola privata di impostazione Montessoriana prescelta dalla madre non è invece ritenuta idonea dai Sevizi. Detta ultima e decisiva relazione dei Servizi riferiva della disponibilità paterna a farsi carico interamente del minore, in ragione della compatibilità del suo orario di lavoro con le esigenze di cura, assistenza ed educazione del bambino. Nessun’altra indagine veniva condotta dalla Corte d’Appello, sia in ordine alla inadeguatezza materna, sia in ordine all’adeguatezza genitoriale paterna, fatta eccezione per l’aspetto degli orari di lavoro.
I contenuti della sentenza sono plurimi, tutti rilevanti e in gran parte confermativi di una giurisprudenza sempre più attenta alle modalità con le quali i giudici di merito valutano l’interesse dei minori da affidare. In questa analisi, pur dando atto dell’interessante trattazione del tema dell’ascolto del minore e del tema delle acquisizioni istruttorie che devono trovarsi alla base delle decisioni, preme notare che vi è, come meglio descritto di seguito, un attento esame degli effetti sulla condizione psico-fisica dei provvedimenti di “sradicamento dei minori” in forza delle decisioni giurisdizionali.
L’ordinanza
I vari motivi di reclamo vengono riassunti dall’Ordinanza nel modo seguente:
“Ciò detto il Collegio reputa che i motivi di ricorso possano essere esaminati unitariamente in quanto tutti connessi dal fatto che censurano la decisione per non avere fatto corretta applicazione delle norme e dei principi che impongono l’ascolto del minore e presiedono alla valutazione del suo preminente interesse, nonché per aver aderito in modo acritico e senza tener conto delle risultanze probatorie contrarie alla relazione dei servizi sociali citata onde confermare le statuizioni di primo grado, e senza considerare né motivare a proposito della corrispondenza del prescelto regime di affido super esclusivo al padre al preminente interesse del minore nello specifico contesto, e segnatamente a proposito dell’impatto sul medesimo di una misura comportante l’allontanamento repentino e drastico dall’ambiente domestico e dalla figura materna, tanto più alla luce del disturbo di autismo diagnosticato”.
Tralasciamo la discussione dei motivi per cui vengono rigettate le doglianze sul mancato ascolto del minore infradodicenne; così come tralasciamo anche le motivazioni del rigetto delle doglianze sul punto di aver fondato la propria decisione solo su una relazione dei servizi, per altro anche contraddittoria e censurata dalla reclamante per aver veicolato affermazioni false, che possono costituire però la base di futuri esposti. Tutto ciò per concentrarci nell’analisi di questa ordinanza sul punto più sostanzioso, a nostro parere, della difesa dell’interesse superiore del minore nel suo diritto primario alla tutela della salute.
Sul punto la Cassazione afferma:
“Venendo, dunque, all’ultima questione ( oggetto dei motivi di ricorso quarto e sesto) e cioè al fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo laddove avrebbe mancato di valutare gli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre – quindi in un contesto familiare a sé sconosciuto posto che sino ad allora N. aveva sempre vissuto con la madre e con il fratello – né il trauma allo sviluppo fisico-cognitivo del minore, undicenne ed affetto da spettro dell’autismo, rappresentato dall’ablazione repentina della figura materna dalla sua vita, così compiendo una valutazione del tutto apodittica circa la rispondenza del deciso regime di affido al preminente interesse del minore che non contemplava neppure i rischi connessi ad un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti, tanto più considerata la patologia da cui è affetto, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato”.
Ancora la Corte di Cassazione obietta che non è dato di conoscere le ragioni per le quali dovesse ritenersi nell’interesse del minore lo sradicamento dal contesto materno e il collocamento presso il padre.
“Se è evincibile – alla luce anche di quanto s’è detto sugli altri motivi di censura – che la Corte d’appello ha deciso nel senso indicato avendo ritenuta accertata una indisponibilità di collaborazione della madre con gli operatori sociali coinvolti, non è invece evincibile, in quanto non motivato, per quale ragione secondo il giudice di secondo grado fosse da ritenersi corrispondente al preminente interesse del minore un affido «super esclusivo» al padre con collocamento presso il medesimo e conseguente assegnazione della casa coniugale e degli arredi: ovvero non solo uno sradicamento netto e repentino del minore dal contesto di vita fino a quel momento conosciuto, ma l’imposizione della convivenza con una figura parentale a proposito delle cui capacità genitoriali e del cui rapporto affettivo in concreto esistente con il bambino lo stesso giudice nulla dice, laddove ciò che era chiamato a fare, a fronte dell’impugnazione del provvedimento di prime cure – inizialmente disatteso proprio nell’interesse del minore e del suo equilibrio psicoaffettivo come consigliato dalla CTU e dai servizi territoriali – era proprio dar conto della ragione per cui, invece, ciò corrispondesse proprio a quel preminente interesse”.
Possiamo solo commentare a riguardo che, pur non detto, dietro questa misura di sradicamento del minore dal contesto materno e collocamento ex abrupto dal padre vediamo l’ombra del trattamento di alienazione genitoriale, tendente a punire una madre perché ostativa e considerata colpevole del comportamento di rifiuto del minore.
“Va ribadito, infatti, che se la norma dell’art. 337 quater c.c. sull’affidamento esclusivo – unico parametro normativo certo – al primo comma, impone che venga indicata e riempita di contenuti la contrarietà all’interesse del minore del regime dell’affido condiviso, a maggior ragione un regime quale quello confermato e nel contesto specifico di questo minore, non poteva essere disposto sulla base di un accertamento così gravemente carente sulla contrarietà oggettiva all’interesse del minore, non esplorato minimamente sotto il profilo delle conseguenze della mancanza di una delle due figure genitoriali e soprattutto di quella che fino a quel momento aveva costituito il principale punto di riferimento affettivo e di cura (pur con tutte le disfunzionalità anche gravi emerse nell’istruttoria), tanto che la stessa CTU – con valutazione non contestata dal giudice di merito di secondo grado che, anzi, inizialmente ne ha seguito le conclusioni – aveva decisamente ritenuto disfunzionale un collocamento diverso da quello presso la madre pur in un regime di affido del minore all’ente comunale e ai servizi sociali competenti”.
Sui motivi di reclamo costruiti intorno all’interesse del minore di non vedere ablata la figura materna, fino a quel momento punto di riferimento della sia vita, viene cassata la sentenza di corte di appello di Milano: “In definitiva quindi il ricorso va accolto per quanto di ragione quanto ai motivi secondo quarto e sesto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione che provvederà deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
A questa importante decisione della Cassazione, che indica i vizi logici della decisione della sentenza di appello, vanno aggiunti altri motivi concreti di ricaduta sulla salute del minore.
Questo bambino infradodicenne è stato sottratto ex abrupto e verosimilmente in modo traumatico alle cure materne, senza che alla madre fossero imputati comportamenti di maltrattamento verso il minore (i comportamenti censurati ruotano essenzialmente intorno alla ostatività verso l’autorità pubblica rappresentata dai servizi, nonché verso il padre). Si legge nelle pieghe del discorso giuridico che il bambino ha subito un trattamento ingiusto e traumatico quando si sottolinea quanto indicato dalla reclamante e cioè che non sono stati valutati gli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre “né il trauma allo sviluppo fisico-cognitivo del minore, undicenne ed affetto da spettro dell’autismo, rappresentato dall’ablazione repentina della figura materna dalla sua vita”.
Questi effetti in scienza e coscienza si possono presumere tutti ad oggi verificati, dopo un anno circa di separazione dalla madre e di mancanza di contatti con la stessa.
Si apre quindi il tema della sorte che questo minore deve avere, da subito, a seguito della pronuncia in commento, visto che sul piano processuale il provvedimento di affidamento del minore al padre e di assegnazione a questi della casa familiare non esiste più, essendo stato cassato e cioè annullato, mentre sul piano della salute del minore, appare urgente acquisire una valutazione indipendente da parte di un organismo terzo, diverso e autonomo da tutti coloro che hanno operato finora per deportare il bambino dal suo contesto di vita ad un altro “completamente sconosciuto” e per ciò stesso ad elevato impatto traumatico.
Cosa aspettarsi oggi dall’autorità giudiziaria anch’essa terza (La cassazione impone il ritorno alla Corte di appello in diversa composizione) per ridurre i danni presumibili e temuti dalla Cassazione nella sua ordinanza? Che il bambino rientri presso la madre al più presto, se non immediatamente, con un provvedimento urgente di Corte di appello in un’ottica di un intervento di riduzione del danno (atteso già a partire dalla separazione di un anno dalla madre.
Appare impellente la necessità, stante l’inesistenza di un valido provvedimento di affidamento, di ricorrere alla Corte d’Appello, con l’instaurazione del giudizio di rinvio (riassunzione) all’interno del quale, richiedere in via d’urgenza che sia data priorità alla tutela del minore, della sua salute e delle sue relazioni affettive prioritarie, in attuazione aquanto affermato dalla corte suprema.
Questo bambino potrà perciò, almeno fino al termine del giudizio di rinvio, rimanere nella casa dove attualmente si trova, dove tuttavia con lui dovrà tornare la madre, perché tale era la situazione che la Corte d’Appello ha erroneamente sovvertito.
L’accertamento dello stato psicofisico del minore potrà essere condotto a valle del ripristino dello status quo ante e non a monte di esso, perché viceversa la decisione della Corte di Cassazione verrebbe progressivamente stemperata fino a divenire mera petizione di principio, e perciò inidonea ad attuare l’interesse del minore, tradendo perciò l’obiettivo unico messo a fondamento della decisione.
Per rispettare la decisione in commento, il ripristino della condizione di fatto e di affidamento stabilita dal Tribunale, a partire dalla convivenza del minore con la madre, dovrà avvenire immediatamente e certamente prima che il già lungo periodo di assenza dal rapporto con la madre segni in maniera irreversibile il bambino che, ricordiamolo ancora una volta, è portatore di autismo e quindi soggetto doppiamente fragile per età e patologia. Contemporaneamente o immediatamente dopo si valuteranno gli effetti traumatici eventualmente patiti da questo sradicamento improvviso e totalizzante e gli interventi conseguenti.

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