(Sent. Cassazione VI penale 20004/24, pres. De Amicis, rel. Paola Di Nicola Travaglini)
Elvira Reale, Associazione Salute Donna e CTS ‘Protocollo Napoli’
Il fatto:
il Tribunale di Lecce, adito dall’ indagato per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie e della figlia minore ha accolto l’appello del P.M. avverso il provvedimento con riferimento all’applicazione del divieto di avvicinamento alle persone offese nonché ai luoghi abitualmente frequentati da queste, con la prescrizione di non comunicare con qualunque mezzo, e trasmissione di copia dell’ordinanza al Tribunale per i minorenni di Brindisi.
L’indagato ricorre contro tale provvedimento (ordinanza del 24/10/2023 del tribunale di Lecce) lamentando la mancanza di esigenze per la misura cautelare stante i seguenti fatti: “il ricorrente ha un ottimo rapporto con la figlia, alla quale si è limitato a dare uno “schiaffetto”, e che difetta il pericolo di reiterazione del reato, atteso che è la moglie ad avere comportamenti altalenanti – tanto da avere ritirato l’esposto contro il ricorrente ed acconsentito a vedere la bambina in deroga agli accordi di separazione
Inoltre l’indagato sta frequentando un Centro per uomini maltrattanti e il Sert e che i servizi sociali si sono espressi a favore degli incontri tra padre e figlia, tanto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato la sua decisione di allontanarsi dall’abitazione familiare rigettando la richiesta cautelare”.
Tutte queste ragioni desunte in massima parte dal procedimento civile non convincono i giudici di cassazione tanto da contestare tutte le motivazioni presentate non adeguatamente supportate dalle esigenze di tutela della coppia madre-figlia secondo le indicazioni dell’art. 31 della convenzione di Istanbul.

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