Elvira Reale, Gabriella Ferrari Bravo
Centro studi e ricerche ‘Protocollo Napoli’
Un’importante Cassazione, la n. 30767, sez. I civile – 22/11/2025, (presidente M. Acierno, relatrice F. Reggiani) indica ancora una volta che l’archiviazione in sede penale dei reati di violenza e abuso (in questo caso: la violenza domestica e le denunce di abuso sessuale da parte del padre, avanzate dalla madre di due bambini) non costituisce una pietra tombale sui fatti denunciati, dovendo il tribunale civile svolgere un’autonoma istruttoria prima delle decisioni riguardanti l’affido dei figli minorenni.
Dà ampio spazio alla documentazione contenente i primi riferiti dei minori raccolti da operatori sanitari e giudiziari, nelle prime fasi della rivelazione degli abusi, mostrando una spiccata sensibilità giuridica verso l’ascolto e la testimonianza dei bambini nel rispetto della loro personalità e in vista della maggior tutela possibile.
E ulteriormente richiama al rispetto della Convenzione di Istanbul.
I fatti
All’esito di una serie di passaggi presso il Tribunale di Milano – e successivamente presso il Tribunale per i Minorenni – sulla base di denunce della madre per violenza domestica su di sé e abusi sui minori – si legge nell’ordinanza: “con successivo decreto provvisorio del 27/10/2021 il Tribunale per i minorenni: (i) confermava l’affido dei minori all’ente territorialmente competente individuato nel Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale, già disposti dal Tribunale ordinario; (ii) incaricava i servizi del Comune di Milano di provvedere (a) al più idoneo collocamento di entrambi i minori insieme in comunità educativa specializzata nella cura del trauma; (b) a regolamentare gli incontri con ciascuno dei genitori esclusivamente in Spazio neutro; (c) a mantenere gli strumenti di sostegno già in atto per i minori”.
Il provvedimento definitivo nel 2023 conferma il collocamento dei bambini in comunità (già avvenuto a novembre 2021) quindi dopo già due anni di permanenza, con una previsione di liberalizzazione delle visite padre – figli e visite protette per la madre. All’esito del ricorso intentato dalla madre presso la Corte di Appello di Milano, questa dispone il collocamento dei bambini presso il padre con affidamento ai servizi, monitoraggio per due anni e, come già in precedenza, visite protette per la madre; in più, per la madre, “ordina di cessare/rimuovere le seguenti pubblicazioni”, riferendosi probabilmente alle attività mediatiche e social che la donna ha intrapreso per richiamare sul proprio caso la solidarietà dell’opinione pubblica.
La Cassazione annulla
L’ordinanza dà conto dei reclami presentati con profusione di documentazione probatoria e afferma:“La ricorrente ha indicato con chiarezza le dichiarazioni dei bambini, sentiti il 30/11/2021 nel corso del procedimento penale, e riportate nella trascrizione asseverata, che ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione, evidenziando il supporto in termini di credibilità, offerto dalle relazioni prodotte (in particolare, p. 28-30 del ricorso per cassazione).
Di contro, circa il comportamento della Corte di appello: “La stessa Corte non ha tuttavia considerato che le sopra menzionate dichiarazioni dei minori, a prescindere dall’accertamento degli ipotizzati reati, sono comunque decisive per una valutazione del rapporto tra i genitori e i figli, necessaria per adottare le statuizioni sulla titolarità e sull’esercizio della responsabilità genitoriale, oggetto di questo procedimento.”
Concludendo poi sul punto: “L’assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazioni e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata”.
Il punto di questa decisione della Cassazione è, quindi, la mancanza di istruttoria e accertamenti dei fatti di violenza (che comprendono anche le testimonianze dei bambini) in via autonoma rispetto alla decisione di archiviazione nell’ambito del procedimento penale. Si riafferma qui, come da giurisprudenza ormai consolidata, che l’archiviazione nel penale non consente in ambito civilistico e minorile di by-passare l’accertamento autonomo dei fatti; accertamento che, nel procedimento civile/minorile, ha un’altra finalità rispetto al penale. E infatti vale nel civile il principio del “più probabile che non” e la tutela dei minori (favor pueri), mentre nel giudizio penale vale la presunzione di innocenza, ed è onere dell’accusa provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (favor rei).
Procedendo con l’analisi del reclamo presentato, la Corte poi, sul punto delle denunce di violenza domestica, ricorda un altro passaggio fondamentale che – seppure il procedimento sia iniziato ante riforma Cartabia – è comunque da valutare, nel rispetto della convenzione di Istanbul: “Anche con riferimento alle condotte di violenza domestica, la ricorrente ha indicato le fonti di prova ritenute rilevanti, e non considerate, e il contenuto delle stesse (pp. 20-35 del ricorso per cassazione)”.
Ma nulla era stato detto dalla Corte d’Appello in ordine a queste puntuali allegazioni: “Nessun esame la Corte d’Appello ha compiuto, inoltre, in ordine alla effettività o meno delle condotte di violenza domestica che la ricorrente ha dedotto di avere subito durante la convivenza (anche in presenza di minori), in relazione alle quali la donna ha evidenziato in ricorso di avere offerto i sopra menzionati elementi di prova. La stessa Corte d’Appello ha, peraltro, riportato nella motivazione della decisione impugnata, le allegazioni della So.El. [madre dei minori] sul punto in uno degli ultimi colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024)”.
E ancora; “L’intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, rileva, dunque, ai fini dell’interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024)….Si deve, pertanto, menzionare l’art. 3 della menzionata Convenzione, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia, del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. L’art. 31 della stessa Convenzione prevede, poi, che: ‘1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini’ “.
La Corte d’Appello doveva quindi operare nel solco della Convenzione e nel rispetto dei suoi articoli: “Questa Corte ha già affermato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 – non può trascurare l’allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l’idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025). Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all’esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la L. n. 77 del 2013), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte in ordine all’affidamento e alle visite dei figli, tenendo conto dell’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024)”.
L’operato della Corte d’Appello va censurato, quindi, in merito alle condotte tenute riguardo alla mancata considerazione delle allegazioni di violenza, non accertate in via autonoma, e per non aver tenuto conto della tutela congiunta che in questi casi, secondo la Convenzione di Istanbul, va garantita a madre e figli. Nel quadro dell’accertamento non condotto segnaliamo che rientrano le denunce della madre sui minori asseverate da molti operatori. Su questo punto dobbiamo fare una riflessione che va oltre il rispetto di principi giuridici: i bambini (oltre il tema della separazione dalla madre e il collocamento in struttura per circa due anni, sulla base non di prove ma di pregiudizi) per un anno poi, in modo incauto, sono stati esposti a pericoli che non andavano esclusi (il collocamento presso il padre) e i cui danni purtroppo sono oggi tutti da valutare.
In questa Ordinanza, che censura e rigetta le decisioni della Corte d’Appello sul caso, sono riportate alcune affermazioni della stessa Corte che destano sconcerto: “In tale complessivo contesto risulta di tutta evidenza che è assolutamente necessario, a tutela dell’interesse dei minori, mantenere la mediazione dell’Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti risultati di “bonifica” dell’assetto psicologico dei minori raggiunti col percorso comunitario vengano vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continue recriminazioni della So.El. contro il Vi.Pa., riemerse anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante”.
Cosa sono questi interventi di “bonifica” che appaiono rinviare a un processo di oggettivazione dei minori? Chi li ha messi in opera, e con che autorità sanitaria o anche ri/educativa? A quali codici deontologici e di quali professioni, può corrispondere un intervento definito di “bonifica”? Quali sono gli effetti attesi di questo trattamento, ritenuti evidentemente positivi in quanto da preservare e non vanificare?
Visto ciò che leggiamo nell’ordinanza, in cui sono menzionate accuse di abuso nei confronti del padre da parte di minori che lo rifiutano, possiamo solo arguire che con il termine “bonifica” si voglia intendere un intervento – inammissibile sul piano psicologico e sanitario – consistente nel tentativo di espungere dalla mente dei bambini l’idea o l’esperienza di abuso e i traumi relativi, in modo da poterli riavvicinare al padre (dopo circa due anni di isolamento in comunità). Con la menzionata locuzione trattamento di “bonifica” non resta che pensare all’attuazione del trattamento specifico di bambini (presuntivamente) condizionati dalla madre, ovvero il trattamento PAS (che si rifà al costrutto ascientifico dell’alienazione genitoriale).
C’è da pensare che dietro il termine ‘bonifica’ ci sia proprio questo trattamento di riavvicinamento forzato al genitore rifiutato, qualificato senza mezzi termini come ‘tortura’ dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite, Reem Alsalem, nell’intervento al Senato il 20 novembre 2025.

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