In un’epoca storica contraddistinta da richiami, nemmeno troppo velati, alla ibridazione delle forme giuridiche, alla progressiva irrilevanza del vincolo alla non distribuzione degli utili, alla relativizzazione delle finalità perseguite, la Corte costituzionale, con sentenza n. 116/2025 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:116), è intervenuta a rimarcare i “tratti inconfondibili” del modello cooperativo, così come delineato nella Costituzione.

Al fine di meglio comprendere la portata della decisione in oggetto (per un primo commento alla sentenza de qua, si veda G. Marocchi, https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/la-sentenza-che-carlo-borzaga-avrebbe-amato), appare utile ricordare, in primis, che il sistema cooperativo nacque durante uno dei periodi più importanti della storia moderna: quello della rivoluzione industriale. Si tratta di un periodo che, allo stesso tempo, vide consumarsi la transizione da un sistema produttivo artigianale a quello industriale e l’acutizzarsi dei problemi legati alle diversità tra classi sociali. Senza dubbio, dunque, si può affermare che il sistema cooperativo si sviluppa quale risposta ai bisogni collettivi, alle diseconomie e alle difficoltà economiche del ceto operaio. Fin dalle sue origini, conseguentemente, la cooperazione si colloca quale risposta alle diseguaglianze sociali.

Dal 1840 in poi, in diversi paesi europei (Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca), iniziarono a delinearsi alcune importanti esperienze cooperative che assunsero ben presto le caratteristiche di veri e propri modelli organizzativi e gestionali. Nascevano così le prime cooperative di consumo, quelle di produzione e lavoro, quelle agricole e le banche cooperative. Il Regno Unito è noto per essere stato la culla della cooperazione di consumo: nel 1844, 28 tessitori di Rochdale, importante centro cotoniero del Lancashire, fondarono il primo spaccio cooperativo, la Rochdale Equitable Pioneers Society. Esso e i tanti altri che seguirono (nel 1891 circa un milione di inglesi era già associato ad una qualche cooperativa di consumo) si posero come obiettivo quello di aumentare il potere d’acquisto degli operai urbani, in un paese in cui la precoce industrializzazione e urbanizzazione aveva sollevato già nella prima metà dell’ottocento il problema dei bassi salari.

In ossequio alle proprie origini storiche, il movimento cooperativo si riconosce nei seguenti principi:

1.         il principio della porta aperta, che sancisce che tutti coloro che voglio aderire ad una cooperativa ed hanno i requisiti (definiti nello statuto) possono far istanza di adesione;

2.         il principio democratico, che sancisce che tutti i soci possono partecipare al governo e al controllo dell’attività della cooperativa e possono esprimere la propria volontà con uno solo voto a prescindere dalle quote di partecipazione al capitale sociale delle cooperative;

3.         il principio di limitazione dell’interesse sul capitale sociale e della destinazione degli utili si basa sul presupposto che i soci cooperatori aderiscono ad una cooperativa per ottenere un beneficio mutualistico che deriva innanzitutto dalla partecipazione all’attività svolta dalla cooperativa, da cui ne deriva una limitazione della remunerazione del capitale;

4.         i principi di educazione cooperativa e di collaborazione tra cooperative, nascono, il primo per far diffondere e conoscere i principi della cooperazione all’interno e all’esterno della cooperativa; il secondo vuole favorire la collaborazione fra cooperative a livello locale, nazionale e internazionale.

In questa prospettiva, ciò che identifica e distingue la cooperativa è il fatto che il controllo è assegnato a quanti (siano essi lavoratori, produttori, consumatori) sono interessati ad ottenere attraverso l’attività d’impresa, non la massima remunerazione del capitale conferito, ma la massima utilità attraverso le occasioni di scambio con la società. L’ammissione dei soci in una società cooperativa è fondata sul principio della “porta aperta”, in base al quale chiunque può partecipare alla cooperativa, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Il principio in parola contempla una importante e distintiva conseguenza coincidente nel mancato obbligo di modifica dell’atto costitutivo a seguito del recesso o dell’ammissione di nuovi soci, definendosi la cooperativa una società a “capitale variabile”.

Nella cornice sopra brevemente delineata, la Corte costituzionale ha inteso rimarcare che:

  1. nell’ambito della visione pluralistica del sistema economico che caratterizza la Carta, “mentre rispetto all’iniziativa economica privata l’«utilità sociale» si pone come principio limitante, alla cooperazione la Costituzione riconosce una «funzione sociale», individuandola quindi come connaturale a questo modello organizzativo, in quanto generativo di democrazia economica e mutualità.”;
  2. questa “disposizione non comune” trova le sue origini nella convinzione, che emerge dai lavori preparatori dell’art. 45, che “la cooperazione, con le sue organizzazioni basate sui principi della mutualità e ispirate ad alte finalità di libertà umana, costituisce un efficace mezzo di difesa dei produttori e dei consumatori dalla speculazione privata e di elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici”;
  3. “il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacità di unire strutturalmente all’aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune”.

In ultima analisi, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’alterità della forma cooperativa rispetto ad altre forme organizzative (in argomento, si rinvia, tra gli altri, a A. Santuari, Dalla mutualità interna alla mutualità esterna: la visione del giurista, in A. MATACENA, Le cooperative imprese “altere”. Mission, governance e accountability, FrancoAngeli, 2017, pp. 195-226), in quanto la prima è contraddistinta da elementi peculiari quali “la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di governance” – rispetto ad altri soggetti, come le società benefit, pur caratterizzati, dal perseguimento, “nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, funzionale a determinare un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull’ambiente e sulla società.”

Tale alterità è riconosciuta anche nella detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile, prevista per le sole società cooperative in quanto solo esse “accantonando nel patrimonio sociale risorse necessariamente sottratte al godimento dei soci, si configurano come enti di creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.»

I giudici costituzionali hanno, pertanto, sottolineato che “nonostante la multiforme articolazione che ha assunto nel concreto dell’esperienza economica, il modello cooperativistico tiene per sé una vocazione affatto peculiare, quale strumento elettivo di integrazione sociale, specificità riconosciuta anche a livello europeo, tramite il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)” (cfr. sentenza 12 aprile 2022, n. 93).

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento