A poco più di vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, si può ritenere che gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione abbiano fatto il loro tempo e che, quindi, sia necessario rivedere in modo complesssivo il sistema di tutela delle persone fragili. Infatti, come ha ben evidenziato il prof. Paolo Cendon, “Non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi la conservazione nel codice civile dei due vecchi modelli “incapacitanti’.

La suddetta abrogazione è divenuta necessaria per un ordinamento che voglia dirsi realmente sensibile ai diritti fondamentali dell’individuo – quali, in primo luogo, la dignità della persona, nonché essere in armonia con la normativa sovranazionale e con i più avanzati modelli europei, primi tra tutti quello spagnolo e quello francese.

L’applicazione dell’interdizione trova ancora spazio in molti tribunali italiani, con le più diverse motivazioni, prima tra tutte quella secondo la quale essa sarebbe più tutelante per il beneficiario e consentirebbe al tutore di esercitare  più ampi, rispetto a quelli che competerebbero all’amministratore di sostegno.

Lo scrivente non aderisce a questa impostazione, in quanto l’amministrazione di sostegno, quale misura che può essere modellata sul caso singolo, può prevedere facoltà modficabili da caso a caso, senza ledere la dignità della persona, rafforzandone l’empowerment.

Inoltre, occorre tenere conto di tutti quegli interventi dottrinali, ancora prima che giurisprudenziali, che si esprimono nel senso di persona non incapace, ma fragile, con riferimento a diversi istituti civilistici che devono trovare un adeguamento in senso evolutivo, a partire dal diritto successorio.

La legge numero 167 del 2025 è un’occasione, nell’ottica evolutiva suddetta, che non deve essere persa e deve spingere ad un lavoro di carattere scientifico e sociale meticoloso e preciso, in ottica di superamento di istituti pensati in un contesto sociale completamente diverso da quello attuale.

Riguardo all’interdizione, l’Osservatorio nazionale delle persone con disabilità, così si esprime: “Sicuramente la prima delle tre misure di protezione giuridica (interdizione) deve essere abrogata, visto che prevede la sostituzione della persona con disabilità da parte del tutore nominato dal Giudice sempre e per l’esercizio di qualsiasi diritto, patrimoniale enon (incluse le scelte esistenziali: dove vivere, ecc.) parlandosi in tal caso di ‘rappresentanza esclusiva’ (il tutore compie gli atti da solo e firmando in nome e per conto della persona interdetta)”.

L’auspicio è, dunque, che possa essere ben compreso e sviluppato il pensiero espresso da un tribunale di merito, due anni dopo l’entrata in vigore della legge 6 del 20024, che ben condensa lo spirito delle riforme da intraprenndere, che prevedono, tra l’altro, secondo la legge delega, una revisione complessiva dell’istituto dell’ammministrazione di sostegno.

Il Tribunale di Tireste, infatti, nella sentenza numero 913 del 5 ottobre 2006, evidenzia, in particolare, che “La revoca dell’interdizione va disposta non soltanto se risulti un mutamento in senso migliorativo della condizione psichiatrica della persona rispetto all’epoca della pronuncia della interdizione, ma anche e soprattutto sulla base della rivalutazione dello strumento di protezione da adottare, a seguito della entrata in vigore della riforma sull’amministrazione di sostegno”.

L’amministrazione di sostegno rappresenta lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli, rispetto al quale i pur vigenti istituti della interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo del tutto residuale qualora l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare una protezione adeguata del beneficiario.

Qualora l’interessato risulti protetto da una rete familiare e sociale attenta e vigile non sussistono i presupposti per sottoporre la persona ad amministrazione di sostegno. 

La riforma dovrà tentare di superare anche la decisione del Tribunale di Trieste, seppur già avanzata per i tempi della sua pronuncia, del Tribunale di Trieste, e andare oltre, per un diritto a misura di persona, in armonia con il principio personalistico, al quale è informata la Costituzione italiana.

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