L’idoneità dell’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione da adottare, va valutata alla stregua delle concrete esigenze del soggetto interessato, tenuto altresì conto della sua maggiore flessibilità ed agilità .
Presupposto per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno è l’esistenza di uno stato di infermità, o una menomazione fisica psichica che determina l’impossibilità, anche parziale o temporanea alla cura dei propri interessi.
Ciò premesso, anche qualora non siano venuti meno i presupposti per l’inabilitazione ma, sulla base del mutato quadro normativo rispetto all’epoca della pronuncia di inabilitazione, il Tribunale ritenga che la misura di protezione in essere non sia più idonea è possibile, può revocare l’inabilitazione e trasmettere gli atti al giudice tutelare.
Tribunale di Vicenza, 8 aprile 2021 n. 750

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