L’idoneità dell’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione da adottare, va valutata alla stregua delle concrete esigenze del soggetto interessato, tenuto altresì conto della sua maggiore flessibilità ed agilità .

Presupposto per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno è l’esistenza di uno stato di infermità, o una menomazione fisica psichica che determina l’impossibilità, anche parziale o temporanea alla cura dei propri interessi.

Ciò premesso, anche qualora non siano venuti meno i presupposti per l’inabilitazione ma, sulla base del mutato quadro normativo rispetto all’epoca della pronuncia di inabilitazione,  il Tribunale ritenga che la misura di protezione in essere non sia più idonea è possibile, può revocare l’inabilitazione e trasmettere gli atti al giudice tutelare.

Tribunale di Vicenza, 8 aprile 2021 n. 750

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento