Alla stregua di altre Regioni, che hanno disciplinato il Terzo settore e/o i rapporti tra quest’ultimo e le P.A. (cfr. Toscana, Molise, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia, Provincia autonoma di Bolzano) anche la Regione Marche, con la l.r. 7 agosto 2025, n. 23, è intervenuta con una disciplina specifica a “sostegno e la promozione del Terzo settore nell’attivismo civico e dell’economia sociale”.
Un testo approvato all’unanimità grazie anche all’impegno profuso, già dal 2023, dal Forum del Terzo settore e dal Centro Servizi del Volontariato marchigiani in rappresentanza dei 4.166 iscritti al Runts con un movimento di quasi 150 mila volontari.
Anche nel caso della legge in parola il principio “faro” è quello della sussidiarietà orizzontale, in forza del quale la Regione “riconosce, sostiene e promuove l’autonoma iniziativa delle persone, singole o associate in formazioni sociali, per l’esercizio di attività di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, quale fattore di coesione sociale, sviluppo locale, innovazione sociale e amministrativa e modalità innovativa di adempimento dei doveri di solidarietà attraverso l’esercizio delle libertà sociali” (art. 1, comma 1).
Nel quadro del principio costituzionale su richiamato, la legge regionale interviene a regolare: le forme di sostegno degli enti del terzo settore; i procedimenti di co-amministrazione; gli organi di partecipazione degli ETS e degli altri soggetti “delle libertà sociali”.
La legge, dunque, in ragione del riconosciuto contributo (positivo) che gli Enti del Terzo settore e gli altri soggetti dell’economia sociale sono in grado di apportare alla vita dei consociati, ne riconosce la funzione di rappresentanza, concertazione e partecipazione attiva con le P.A. Avuto riguardo a quest’ultimo profilo, merita una particolare attenzione l’art. 5, che istituisce l’Osservatorio regionale del TS e sull’amministrazione condivisa. Come già in essere in altri contesti regionali e territoriali, l’Osservatorio può svolgere una importante funzione di raccolta dati, analisi degli stessi e definizione di strategie di intervento, in specie per suggerire al decisore politico regionale (e agli enti pubblici in generale) “atteggiamenti friendly”, nei confronti degli istituti giuridici di co-amministrazione. Non solo: l’Osservatorio può contribuire a svolgere anche una forma di monitoraggio e di valutazione degli interventi realizzati attraverso le procedure di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore.
Nella cornice sopra delineata, nutrito è dunque il “pacchetto” di disposizioni riguardanti le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore nella funzione amministrativa. Nello specifico, preme richiamare l’attenzione sulla previsione contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. i), che legittima gli enti pubblici a riconoscere un contributo ex art. 12, l. n. 241/1990, agli Enti del Terzo settore per la loro partecipazione ai tavoli di co-programmazione e co-progettazione, “quale forma di sostegno all’esercizio condiviso della funzione amministrativa”. Si tratta di un unicum nel panorama della legislazione in materia di Enti del Terzo settore e loro rapporti giuridici con le P.A.: la disposizione in parola sembra, dunque, riconoscere in termini economici il loro apporto, impegno, disponibilità, assunzione di responsabilità a partecipare ai percorsi di co-amministrazione. Si dovrà necessariamente attendere per comprendere la portata applicativa di questa specifica disposizione regionale. In particolare, si dovrà evitare di correre il rischio che il contributo in argomento sia considerato un “incentivo” alla partecipazione, che possa sostituirsi alla volontarietà del coinvolgimento.
Ulteriore disposizione degna di nota, soprattutto per la sua potenziale espansione rispetto al dato normativo contenuto nel Codice del Terzo settore, è quella contenuta nella lett. l) del medesimo comma 1 dell’art. 8, laddove si legge che le attività di cui all’art. 5, d. lgs n. 117/2017, possono considerarsi anche come “servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo”. Non è questa la sede per proporre una disamina della nozione di Servizio Sociale di interesse generale di derivazione eurounitaria: basti in questa sede segnalare che trattasi di una nozione che lascia alle autorità pubbliche dei singoli Stati membri la facoltà di individuarne la categoria. Dalla previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. l) sembrerebbe dunque poter inferire che gli enti pubblici della Regione Marche possano individuare nuove attività di interesse generale rispetto a quelle già previste dall’art. 5, CTS, che – ricordiamo – possono essere integrate attraverso apposito dpcm?
Il comma 3 dell’art. 8 della l.r. in parola prevede l’attivazione dei “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa”, attraverso i quali, anche in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato e le reti associative, poter fornire informazione sulle attività di interesse generale, sulle forme di raccolta fondi e altre opportunità di collaborazione tra ETS e P.A.
Come si è avuto modo di ribadire in altra sede (L’art. 55 del CTS tra leggi regionali e regolamenti attuativi, in https://www.welforum.it/lart-55-del-cts-tra-leggi-regionali-e-regolamenti-attuativi/), l’approvazione di una legge regionale o di un regolamento di uno specifico ente procedente è infatti un’occasione importante per coinvolgere, nel rispetto dei rispettivi ruoli, i diversi livelli decisionali del soggetto pubblico (dirigenti e funzionari di più settori, non solo del welfare, quindi; settore amministrativo e uffici che gestiscono i patrimoni immobiliari; assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione), e il Terzo settore del territorio nella creazione di regole condivise.
La legge regionale dovrebbe, in questa prospettiva, dunque essere il punto di partenza e non di approdo: attraverso la legge regionale, i diversi soggetti coinvolti sono chiamati a produrre pratiche, esperienze, confronti, sperimentazioni che possano, in ultima analisi, dare attuazione, piena, effettiva, efficace ed autentica, al principio di sussidiarietà. Si ritiene che, tuttavia, per poter realizzare questo obiettivo, gli stessi soggetti di terzo settore e le P.A. siano consapevoli che occorre altresì investire risorse, impegni e responsabilità nella costruzione di percorsi di formazione e di accompagnamento in grado di supportare l’azione e gli interventi dei diversi attori in gioco.
Prof. Alceste Santuari
*Desidero ringraziare il dott. Giovanni Santarelli per il confronto e i suggerimenti.

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