L’anno 2025 segna un importante momento di consolidamento nella giurisprudenza di
legittimità in materia di conflitti familiari e responsabilità genitoriale. La Relazione della Corte di Cassazione (gennaio 2026) sull’amministrazione della giustizia evidenzia infatti come l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Istanbul abbia determinato un progressivo mutamento di prospettiva nella lettura delle dinamiche che si manifestano all’interno della famiglia.
Non si tratta più di valutare le condotte violente esclusivamente ai fini dell’addebito nella separazione o della giustificazione dell’allontanamento dalla casa familiare. Esse vengono oggi riconosciute per ciò che effettivamente sono: una violazione della dignità personale e una lesione diretta dei diritti fondamentali della vittima e dei minori coinvolti.
La Relazione afferma infatti che:
“L’adesione alla Convenzione di Istanbul del 2011 da parte dell’Italia, con legge n. 77 del 2013, ormai ratificata dall’ottobre 2023 anche dalla UE, ha determinato […] un reale cambio di prospettiva sul fenomeno della violenza domestica e della sua forma più grave e frequente consistente nella violenza di genere. All’attenzione tradizionale sulle condotte violente ai fini della facilitazione della prova dell’addebito […] si è aggiunta la prospettiva […] dello spostamento delle condotte violente dalla categoria della c.d. ‘conflittualità’ familiare […] alla dimensione effettiva di violazione della dignità personale della vittima e di grave vulnus anche per i testimoni (c.d. vittime secondarie).”
Il superamento della categoria della “conflittualità familiare” rappresenta dunque il vero punto di svolta. La violenza non viene più considerata come una semplice degenerazione del conflitto tra i partner, ma come una condotta ontologicamente diversa, incompatibile con l’esercizio responsabile della genitorialità e con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Violenza assistita: lesione diretta del diritto del minore
Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati dalla Relazione riguarda il pieno riconoscimento della violenza assistita come forma di violenza diretta nei confronti del minore. Non si tratta, infatti, di un danno meramente riflesso o indiretto, ma di una lesione autonoma del diritto del bambino a crescere in un ambiente sano, sicuro e affettivamente equilibrato.
In questo senso la Relazione richiama il principio affermato da Cass., 21 febbraio 2025, n. 4595, secondo cui: “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull’altro genitore o comunque a forme anche verbali di aggressività lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile
reiterazione di questi comportamenti e da contatti con un genitore inadeguato.”
Il riconoscimento della violenza assistita come violenza direttamente rivolta al minore
comporta inevitabili conseguenze sul piano della responsabilità genitoriale. La stessa Relazione afferma infatti in modo esplicito che:
“La violenza anche solo assistita costituisce violenza nei confronti del minore e non può non incidere sulla titolarità o anche solo sull’esercizio della responsabilità genitoriale di chi tiene siffatte
condotte.”
Il passaggio è particolarmente significativo: la condotta violenta non è soltanto incompatibile
con l’affidamento condiviso, ma può incidere sulla stessa idoneità genitoriale, imponendo al giudice una valutazione particolarmente rigorosa delle capacità educative e relazionali del genitore autore delle condotte violente.
Provvedimenti ex art. 333 c.c. e la prevenzione della vittimizzazione secondaria
In questo contesto, la Corte di Cassazione richiama il ruolo centrale del giudice civile, il quale è chiamato ad adottare provvedimenti adeguati a tutela del minore e della vittima di violenza. In particolare, viene sottolineata la necessità di ricorrere, ove opportuno, ai provvedimenti conformativi previsti dall’art. 333 c.c., valutandone attentamente la compatibilità con l’esigenza di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.
La Relazione afferma infatti che: “Il giudice […] deve adottare provvedimenti conformativi ex art. 333 del codice civile, valutandone […] la compatibilità con l’esigenza di evitare situazioni di vittimizzazione secondaria […] devono essere adottate le misure […] atte a garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.”
Da questa impostazione deriva una conseguenza di particolare rilievo: trascurare o sottovalutare le allegazioni di violenza domestica o di violenza assistita costituisce un errore rilevante, suscettibile di incidere sulla correttezza della decisione giudiziaria.
Le misure di protezione che il giudice può adottare sono diverse e devono essere calibrate in relazione al caso concreto. Tra queste rientrano, ad esempio, la limitazione dei contatti tra genitore e figlio, la sospensione degli incontri, l’organizzazione di visite protette o, nei casi più gravi,l’affidamento esclusivo o addirittura super-esclusivo al genitore non violento.
Violenza nella fase post-separativa e in assenza di convivenza
Un ulteriore punto centrale, evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza civile e penale, riguarda il fatto che la violenza domestica e i maltrattamenti — inclusa la violenza assistita — non si esauriscono necessariamente con la cessazione della convivenza.
La fine della coabitazione non elimina automaticamente le dinamiche di controllo, pressione psicologica o intimidazione che possono continuare a manifestarsi nella fase successiva alla separazione. In molti casi, infatti, il legame genitoriale mantiene un contesto relazionale che può favorire la prosecuzione delle condotte violente o aggressive, con effetti diretti anche sui minori.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il reato di maltrattamenti in
famiglia può configurarsi anche dopo la cessazione della convivenza, quando persista un rapporto significativo tra autore e vittima, come accade appunto nel caso della genitorialità. In questa direzione si colloca anche l’intervento del legislatore con la legge n. 181 del 2025, che ha modificato l’art. 572 c.p., introducendo la previsione secondo cui la fattispecie si applica anche quando autore e vittima non siano più conviventi ma siano comunque legati da vincoli derivanti dalla filiazione.
Sul piano civile ciò comporta che, anche nella fase post-separativa, il giudice è tenuto a
valutare con particolare attenzione eventuali condotte violente ai fini dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. La tutela del minore non dipende infatti dalla mera convivenza materiale, ma dall’incidenza concreta delle condotte sulla sua sicurezza, sul suo equilibrio psicologico e sulla stabilità del contesto familiare.
La legge n. 181/2025 ha rafforzato Il quadro normativo delle tutele e il riconoscimento della dimensione strutturale della violenza di genere dando valore al rischio che essa si manifesti o si intensifichi proprio nelle fasi di crisi della relazione, in particolare durante o dopo la separazione. In questa prospettiva, anche le ricadute sui minori assumono un rilievo centrale.Il coordinamento tra la tutela penale rafforzata, gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbule gli orientamenti della giurisprudenza civile in materia di responsabilità genitoriale consolida l’idea che la violenza assistita dai figli in relazione ai maltrattamenti sulla madre (che possono esitare in un femminicidio) debbano essere valutati con particolare attenzione anche in assenza di convivenza.
Conclusioni
Dalla Relazione della Corte di Cassazione del 2026 emerge un quadro interpretativo ormai chiaro. La violenza domestica non può più essere ricondotta alla categoria della conflittualità familiare; la violenza assistita deve essere considerata una forma di violenza diretta nei confronti del minore; il giudice civile è tenuto a svolgere un’attenta istruttoria e ad adottare misure di protezione adeguate, che possono incidere sia sull’esercizio sia sulla titolarità della responsabilità genitoriale.La tutela deve inoltre operare anche nella fase successiva alla separazione, quando le condotte violente continuino a incidere sulla sicurezza e sul benessere dei minori. Il sistema normativo e giurisprudenziale successivo al 2025 rafforza ulteriormente questa impostazione.In definitiva, il diritto civile della famiglia non può più mantenere una posizione di neutralità rispetto alla violenza domestica. La protezione del minore e della vittima diventa il parametro ordinante dell’intero sistema decisionale, orientando l’interpretazione delle norme e l’adozione dei provvedimenti giudiziari.Vai al link della relazione: Corte di Cassazione, RELAZIONE sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2025, Roma, 30 gennaio 2026
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Relazione_Cassazione_2026.pdf

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