Nel provvedimento esaminato, emesso a seguito di reclamo del decreto che liquida l’equa indennità in favore dell’amministratore di sostegno, si è altresì precisato che il decreto del Giudice Tutelare può contenere delle prescrizioni tali da disattendere la volontà a suo tempo espressa dall’interessato, ritenendo preminente l’interesse primario alla salute costituzionalmente tutelato.
Nel caso di specie si trattava “incidentalmente” del conferimento di specifici poteri all’amministratore di sostegno e quindi di prestare il consenso in luogo dell’infermo a tutti i trattamenti sanitari ritenuti necessari dall’autorità sanitaria compresa la trasfusione di sangue.
Si ricorda peraltro che anche la legge che regola le disposizioni anticipate di trattamento entrata successivamente in vigore prevede che, in caso di contrasto di cui all’articolo 3 co.5, la decisione sia rimessa al Giudice tutelare.
Tribunale di Siena, ordinanza del 28.07.2025

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