Nel decidere in relazione ad una istanza volta a favorire la progettualità trattamentale di soggetto ristretto in luogo di pena e, in particolare, della legittimità dell’omissione di avviso di udienza all’amministratore di sostegno, la Corte di Cassazione adita, ha ricordato che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è ammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale.

Nella fattispecie all’amministratore di sostegno, già tutore – nominato a seguito di interdizione giudiziale – dell’attuale beneficiario, veniva affidato il compito di rappresentare quest’ultimo presso enti e uffici pubblici per incombenze di carattere amministrativo, nonché per avviare, quanto agli aspetti patrimoniali, un’utile collaborazione con il tutore legale nominato da diverso Tribunale.

La complessa vicenda processuale, in seno alla quale si ribadisce che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto alla cura di chi non è in grado, per infermità o altra causa, di provvedere ai suoi interessi, troverà il suo epilogo in un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di effettuare una nuova valutazione.

Cass. pen. n. 28929/2024

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