Il decreto di liquidazione dell’indennità dell’amministratore di sostegno non può essere impugnato con il rimedio proponibile dall’ausiliario del giudice avverso la liquidazione di quanto a quest’ultimo spettante.
Come nel caso del tutore la gestione degli interessi è svolta dall’amministratore a titolo gratuito e può unicamente essergli assegnata un’equa indennità, avverso cui l’impugnazione si propone con reclamo al Tribunale.
Corte di cassazione civile, ord. n. 2129/2025

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