Nel caso di specie la beneficiaria di ads aveva stipulato unitamente al di lei compagno un contratto di conto corrente con un istituto bancario e con accredito di un finanziamento che nei giorni successivi aveva integralmente utilizzato, tacendo di essere soggetta ai limiti derivanti dalla nomina del padre quale suo amministratore di sostegno.
Convenuto in giudizio per l’accertamento nei suoi confronti della violazione dell’obbligo di vigilanza sulla figlia, l’ads ha contestato ogni forma di responsabilità.
Il Tribunale adito ha d’altra parte ricordato che l’amministratore di sostegno non risponde ai sensi dell’articolo del codice civile per il danno cagionato dall’incapace nell’ipotesi i cui non si verta in ipotesi di incapacità di intendere e di volere ed il decreto contempli limitazione della capacità di agire e di porre in essere atti giuridici ad esclusivo contenuto patrimoniale.
Gli obblighi gravanti sull’amministratore di sostegno, infatti, vanno desunti e risultano limitati solo ed esclusivamente dal decreto di nomina del giudice tutelare.
Nel caso esaminato, all’amministratore di sostegno erano stati conferiti unicamente poteri di compiere atti negoziali e giuridici a contenuto patrimoniale in rappresentanza della beneficiaria e pertanto l’esigenza di tutela dei terzi e l’esigenza di tutela della beneficiaria in funzione preventiva non risultano compiutamente soddisfatte, se non nei limiti della pubblicità prevista dalla legge.
Tribunale civile Bologna, 16 maggio 2016 n. 1244

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