Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 18242 del 14 maggio 2025 che fornisce alcuni chiarimenti circa la funzione svolta dall’amministratore di sostegno.
Il ricorrente, imputato del reato di peculato per aver commesso quanto in addebito quale amministratore di sostegno, impugnando si doleva, fra l’altro, della qualificazione giuridica della fattispecie per la mancanza – non avendo giurato – della qualifica di pubblico ufficiale.
La corte di legittimità, d’altra parte, nel ritenere la doglianza manifestamente infondata precisa che ai fini della qualifica soggettiva è rilevante l’esercizio di fatto di funzioni che possano essere definite pubbliche.
A rilevare, in particolare, è che: l’incarico sia conferito dal giudice e si svolga sotto la direzione e vigilanza del medesimo, sia disciplinato dalle norme del Codice civile e consista sostanzialmente nello svolgimento di un’attività “ausiliaria” all’esercizio di una funzione giudiziaria.

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