Il beneficiario di amministrazione di sostegno di norma conserva la capacità di donare, salvo siano disposte limitazioni dal giudice tutelare.

La capacità di agire del beneficiario è infatti limitata solo se e nella misura in cui il giudice tutelare espressamente lo preveda con l’estensione, al beneficiario, di effetti limitazioni e decadenze previsti per l’interdetto o l’inabilitato.

Nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione può pertanto essere contemplata esplicita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, c.c., che estende il divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, c.c. .

Cass. civ. 3941/2025

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