Una beneficiaria di amministrazione di sostegno proponeva reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di rigetto della sua richiesta di revoca della misura di protezione giustificata dal fatto dell’essere venuti meno, nel corso del tempo, i presupposti per la sua adozione.
In esito alla fase di impugnazione, che confermava la statuizione di prime cure, l’interessata proponeva ricorso in cassazione lamentando, fra l’altro, la violazione delle norme che rendono doveroso l’ascolto del beneficiario, avendo il GT deciso sulla base della sola documentazione medica.
La corte di legittimità pur dando atto che il beneficiario di amministrazione di sostegno gode del diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione quale “spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità”, riconoscerà, d’altra parte, che la ricorrente era stata sentita in sede di reclamo, così privando di rilievo il mancato ascolto da parte del GT, che comunue aveva di mostrato di aver tenuto conto della sua volontà.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 1800/2025

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