1. Le azioni di stato e la nomina del curatore speciale del minore di età – 2. Non ci sono più figli legittimi e figli naturali – 3. Favor veritatis e favor legitimitatis.
- 1. Le azioni di stato e la nomina del curatore speciale del minore di età
Se si affronta l’argomento delle azioni di stato è importante sottolineare come la novità più significativa, avvenuta sulla spinta propulsiva della giurisprudenza più recente – introdotta dal D.lg. 28 dicembre 2013 n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219, «Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali» – riguarda l’eliminazione delle differenze – nelle preclusioni e nelle decadenze – previste dal doppio binario normativo tra i figli legittimi e quelli naturali.
In ciascun istituto sulle azioni di stato, relative ai minori di età, è prevista la nomina obbligatoria del curatore speciale, a pena di nullità dei giudizi: l’art. 243 bis c.c. disconoscimento paternità, l’art. 247 c.c. legittimazione passiva, l’art. 248 c.c. contestazione della legittimità dello stato di figlio, l’art. 249 c.c. reclamo dello stato di figlio, l’art. 263 c. c. impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Da tale elenco è esclusa la fattispecie del riconoscimento di paternità. Infatti, gli artt. 250 e 269 c.c. ss. non menzionano l’obbligo della nomina di un curatore speciale, in quanto, come dice la Corte Costituzionale, in tale ipotesi la decisione del giudice è discrezionale.
Questa scelta legislativa è dovuta al fatto che, quando sono coinvolti, nel procedimento di riconoscimento di paternità, i diritti e gli interessi del minore questi costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, quindi, in caso di opposizione, il genitore che per primo ha riconosciuto il minore può rappresentarlo nei suoi diritti ed interessi.
Quando, invece, la madre del minore introduce un giudizio di accertamento di paternità che però sia stato preceduto da uno di disconoscimento della paternità, questo deve svolgersi con la presenza del curatore speciale del minore.
- 2. Non ci sono più figli legittimi e figli naturali
Prima della riforma sulla filiazione, l’art. 235 c.c. recitava «Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata la propria gravidanza e la nascita del figlio. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre».
La normativa, quindi, prevedeva un elenco tassativo dei casi in cui era possibile introdurre l’azione di disconoscimento di paternità di un figlio nato nel matrimonio.
La modifica legislativa ha introdotto un nuovo articolo, 243 bis c.c., che alleggerisce gli oneri probatori per le parti in causa, difatti, adesso chi esercita l’azione è ammesso a provare solamente che non sussista rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre
Per l’azione di disconoscimento introdotta dalla madre, l’art. 244 c.c. – nel caso di figlio nato nel matrimonio – stabilisce che debba essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. I brevi termini decadenziali si comprendono poiché la modifica sullo status, richiesta dalla madre, deve avere limiti più stringenti, dubitandosi che la stessa non sappia chi sia l’uomo con cui ha generato un bambino, a meno che scopra, in ritardo, l’impotenza del marito (ma anche qui risulta inverosimile che la donna non nutra dei dubbi). L’ordinamento ha ritenuto di tutelare il figlio mostrando, così, un certo disvalore di fronte a tale ipotesi.
Il termine previsto per il marito è di un anno con decorrenza dalla nascita, ovvero, in caso di ignoranza della propria impotenza a generare o dalla conoscenza dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo della nascita, il termine decadenziale decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare, in ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. In tali ipotesi, comunque, l’azione non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
Per la piena tutela del figlio, sia maggiorenne sia minorenne, l’azione è imprescrittibile e, se minorenne, «può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni, o del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore ». Pertanto, il figlio di età compresa tra quattordici e diciotto anni, che sia venuto a conoscenza di circostanze che consentirebbero l’azione, questa possa essere esperita per il tramite di un curatore speciale.
Fatta questa premessa utile per delineare l’istituto, si pone ora l’accento sul vecchio testo dell’art. 263 c.c., relativo alle ipotesi della nascita del figlio fuori dal matrimonio, che recitava che «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L’azione è imprescrittibile».
L’imprescrittibilità dell’azione disegnava un largo arco temporale per l’accertamento della verità biologica sul figlio, a fronte, come si detto, di più stringenti termini decadenziali previsti dall’azione di disconoscimento, in ragione del favor attribuito alla famiglia c.d. matrimoniale .
L’art. 264 c.c., che disciplina l’ipotesi della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del figlio minore, prevede, invece, che l’azione possa essere, altresì, promossa da un curatore speciale nominato da un giudice, quindi, la legittimazione attiva del minore è sempre ammessa con un curatore speciale, sia per i figli matrimoniali sia per quelli concepiti fuori dal matrimonio.
Il successivo art. 247 c.c. attesta la natura di litisconsorti necessari del presunto padre, della madre e del figlio.
Proseguendo con le azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio, artt. 248 e 249 c.c., si sottolinea come queste siano imprescrittibili e rette dalla stessa disciplina delle norme precedenti, per cui, quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, è obbligatoria la nomina del curatore speciale.
In tutti questi casi, la designazione del curatore speciale deve avvenire prima che il giudizio venga promosso. La competenza è attribuita al Tribunale ordinario e non al Tribunale per i minorenni, come si evince dal novellato art. 38 disp. att. c.c.
Nel caso in cui il termine per esperire l’azione, da parte del presunto padre o della madre, sia decorso, è sufficiente che il minore abbia compiuto i quattordici anni per richiedere personalmente la nomina del curatore speciale, al di sotto di questa età l’istanza può essere formulata dal PM o dall’altro genitore.
3. Favor veritatis e favor legitimitatis
Per valutare la modifica importante, che ha inciso profondamente sull’uguaglianza dello stato di figlio, introdotta con la L. 219/2012, bisogna effettuare un confronto tra la vecchia stesura dell’art. 315 c.c. che recitava che «il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa», e la nuova locuzione: «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
Due diverse azioni regolano l’accertamento dello stato di figlio, a seconda se sia nato in costanza di matrimonio o fuori da esso, nel primo caso la previsione è disciplinata dall’istituto del disconoscimento di paternità, nella seconda ipotesi l’azione ha come titolo impugnazione di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità.
In questi due istituti la giurisprudenza ha cercato di operare un bilanciamento tra la verità sulla nascita del figlio e l’interesse di quest’ultimo a mantenere lo status quo.
Prima della riforma sulla filiazione l’azione di impugnazione per difetto di veridicità era imprescrittibile.
Su tale previsione normativa, senza esito, alla Corte costituzionale erano state sottoposte le questioni relative alla disparità di trattamento tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli matrimoniali, soprattutto con riferimento alle azioni di accertamento sullo status filiationis.
Per ovviare al pregiudizio che derivava da queste due diverse previsioni normative, il nuovo testo dell’art. 263 c.c., modificato con D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e dalla Corte costituzionale, stabilisce che «L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita».
Adesso, unico presupposto richiesto per l’ammissibilità dell’azione, ex art. 263 c.c., è «la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio».
Sulla scorta di tali rilevanti modifiche normative, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, si è andato affermando un nuovo orientamento giurisprudenziale in base al quale non si tende più a privilegiare solo l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo, ma si attua una comparazione con tutti gli altri interessi coinvolti e si consiglia al giudice, in tutti i casi di possibili divergenza tra identità genetica e identità legale, di effettuare un bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore.
La Corte di Cassazione (I sez. civ. 24 febbraio 2020 n.4791), si è differenziata dai precedenti, che, sino a quel momento, avevano sostenuto come il favor veritatis non si ponesse in conflitto con il favor minoris, in quanto la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell’interesse del minore, che si rendeva compatibile con l’esigenza di garantire un diritto alla identità personale, quale tutela di rango costituzionale .
È vero che l’accertamento della verità, nelle azioni di stato, è ispirato al principio di ordine superiore e che ogni falsa appartenenza deve cadere, però, non va trascurato il concreto rischio che tale verità possa causare un pregiudizio al figlio.
Si immagini, comunque, un figlio in età scolare o adolescente, cioè in quella fase della vita in cui la consapevolezza della propria identità è più radicata. La notizia di una diversa verità ben potrebbe rappresentare trauma psicologico, oltre che l’eventuale disvalore sociale del cambio del cognome.
Su tale presupposto la giurisprudenza, dopo gli arresti della Corte costituzionale, è stata maggiormente attenta ad orientare le decisioni verso la più ampia tutela del superiore interesse del figlio, da considerarsi preminente rispetto all’esigenza di tutela della paternità biologica, anche alla luce della normativa internazionale e dell’interpretazione datane dalle Corti.
Si coglie, quindi, un tentativo di superare le disuguaglianze tra figli legittimi e figli naturali nel senso di non immaginare più che il figlio naturale abbia un prevalente diritto a conoscere le proprie origini ed il figlio legittimo un preminente diritto a mantenere un legame col padre o con la madre con cui ha vissuto.
Così la Corte delle Leggi: «Tra le variabili di cui deve tenere conto (ndr. il giudice), oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già acquisita dal medesimo, assumono particolare rilevanza, da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, dall’altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, garantisca al minore una adeguata tutela» (Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272).
Pertanto, al giudice viene sollecitata una valutazione comparativa, in concreto e all’attualità, degli interessi in gioco, soprattutto di quello del minore, in primo luogo alla conservazione dello status acquisito .

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