Nel procedimento di amministrazione di sostegno, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno, la mancata collaborazione del beneficiando alla visita del consulente tecnico di ufficio costituisce una condotta valutabile dal giudice secondo regole del codice di procedura civile.

Il rifiuto aprioristico di sottoporsi alle visite prescritte può, pertanto, condurre a considerare una serie di elementi di natura indiziaria circa lo stato di salute dell’interessata, fondanti la decisione – contrariamente a quanto accaduto nella fattispecie esaminata in cui il giudice di merito aveva valorizzato delle mere forme di disagio -.

Nella pronuncia, la Corte adita, coglie d’altra parte l’occasione per affermare il principio di diritto che si riporta: “Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci. L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza bisognevole di tutela”.

Cass. civ. 14689/24

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento