Prof. Alceste Santuari
Una società a responsabilità limitata ha contestato la decisione della Regione Liguria di assegnare contributi (pubblici) ai soli ETS (enti del terzo settore).
Nella fattispecie oggetto delle doglianze della ricorrente, la Regione Liguria ha approvato l’avviso pubblico di erogazione dei suddetti contributi a seguito di uno specifico dpcm (del 14.2.2023), sottoscritto dai Ministri per le disabilità, dell’economia e delle finanze. Il dpcm in parola stabiliva:
- di ripartire tale fondo alle Regioni “per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati …” in materia di attività a favore delle persone sorde” (art 2, comma 2);
- che le Regioni “individuano i progetti da finanziare, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie…” (2, comma 4).
Nella cornice giuridica sopra richiamata, la Regione Liguria, in attuazione del citato DPCM 14.2.2023, ha emanato la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 610/2023 portante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei fondi suddetti, ammettendo a presentare i progetti finanziabili unicamente i soggetti pubblici o quelli (anche privati) appartenenti al Terzo settore.
In esito alla selezione indetta con l’Avviso suddetto il progetto presentato dall’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (d’ora in poi: ENS) è risultato il migliore.
A fronte di questo risultato, la società a responsabilità limitata ricorrente ha proposto ricorso contro la su menzionata delibera di giunta regionale, contestando i contenuti dell’Avviso, che, a suo giudizio, risultavano preclusivi della sua partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei fondi in questione.
Il medesimo Tar Liguria, con sentenza n. 310/2024, aveva accolto il ricorso a suo tempo presentato dalla srl, con conseguente annullamento del provvedimento regionale impugnato.
In quell’occasione, i giudici amministrativi liguri avevo ribadito quanto segue:
- il finanziamento statale dal quale la Regione ha fatto discendere l’avviso oggetto del contezioso amministrativo non obbligava l’ente pubblico ad esperire una procedura cooperativa, riservata ai soli Enti del terzo settore, in quanto il fondo in parola prevedeva il coinvolgimento degli ETS maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie (nel caso di specie, si tratta di persone con disabilità uditive) soltanto nell’individuazione dei progetti da sovvenzionare, “ma non, necessariamente, per la relativa attuazione”. A giudizio della società ricorrente, confermata dalla decisione del giudice amministrativo, la Regione non era tenuta a costruire un percorso collaborativo. A fortiori, quando la pubblica amministrazione ricerca il soggetto produttore/erogatore di dispositivi finalizzati a facilitare l’accesso di sordi e ipoudenti ai servizi sociosanitari, scolastici e culturali mediante sistemi innovativi per abbattere le barriere alla comunicazione, un simile obiettivo avrebbe potuto (rectius: dovuto) essere ricondotto nella logica competitiva. In caso contrario, la Regione avrebbe dovuto sostenere la propria scelta strategica e amministrativa con un’adeguata motivazione, che a giudizio della Sezione, nel caso di specie è mancata. E ciò a fortiori, se si considera che l’avviso prevedeva la continuazione di un precedente progetto, realizzato da una delle APS che ha poi preso parte alla co-progettazione, risultando, per inciso, prima nella graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento
- le clausole previste nell’avviso, in forza delle quali gli ETSD avrebbero dovuto dimostrare di avere una sede operativa e un’esperienza pregressa in Regione Liguria. La contestazione muove – in linea con altre pronunce sul tema – dalla considerazione che siffatte clausole risultano “illegittimamente restrittive della partecipazione e violativa del principio di par condicio, che vieta ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci”.
- é illegittima la previsione di riconoscere un contenuto economico che non sia limitato e circoscritto al mero rimborso delle spese, unico parametro che può sostenere la dimensione di gratuità che – a giudizio della Sezione ligure – unica può caratterizzare i rapporti non competitivi ispirati al Codice del Terzo settore.
La Regione ha impugnato la sentenza citata e, nel giudizio di appello, ENS ha proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. art. 109, comma 2, C.p.a. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8832/2024, ha annullato la sentenza n. 310/24 con rinvio ai sensi dell’art. 105, comma 1, C.P.A., rilevando che ENS avrebbe dovuto essere evocato nel giudizio di primo grado quale controinteressato sopravvenuto.
Sul tema oggetto della sentenza qui in commento, il Tar Lombardia – Milano, con sentenza n. 1652/2024, resa su situazione del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio (segnatamente, il DPCM del 14.2.2023 che ammette a partecipare alle selezioni per l’assegnazione dei fondi unicamente gli enti pubblici e
gli enti del Terzo settore), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla stessa società a responsabilità limitata contro l’Avviso pubblicato dalla Regione Lombardia in attuazione del medesimo DPCM del 14.2.2023, perché la ricorrente ha omesso di impugnare il citato DPCM quale atto immediatamente lesivo per avere limitato l’ammissione al finanziamento ai soli enti del Terzo settore (di cui pacificamente la ricorrente non fa parte).
Successivamente è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1757 del 5.3.2026 che, nel confermare la citata sentenza del T.A.R. Lombardia, ha precisato che:
- l’art. 2, comma 4, del DPCM stabilisce che “Le Regioni e le province autonome individuano i progetti da finanziare, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie
…”;
- “È pertanto evidente che le Regioni sono vincolate, in forza di tale indicazione, a finanziare i relativi progetti limitatamente a quelli riferibili a soggetti pubblici (“tra loro”) o ad enti del Terzo settore “maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie” …; È chiaramente esclusa per tabulas la redazione di progetti finanziabili che possano vedere in qualsiasi forma la partecipazione di soggetti diversi rispetto alle categorie indicate. Una simile scelta normativa, oltre ad apparire ragionevole (in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dei progetti), rientra in un ambito di discrezionalità concernente scelte strategiche di settore che non risulta comunque viziato nel senso prospettato dalla parte appellante. Dunque la deliberazione regionale impugnata in primo grado è fedelmente attuativa di tale dettato, dal quale non aveva margine alcuno per discostarsi in punto di individuazione della platea dei soggetti ammessi”;
La citata limitazione soggettiva alla partecipazione “non solo risultava non irragionevole (in considerazione della natura dei progetti e degli interessi coinvolti), ma essa conseguiva altresì alla presa d’atto dell’efficacia di una simile soluzione in concreto riscontrata – d’intesa con le Regioni – con riguardo alle esperienze passate, e della conseguente esigenza di continuità rispetto ad esse”.
Alla luce di quanto sopra brevemente descritto, anche il giudice amministrativo ligure, in questo specifico caso, ha riconosciuto che il ricorso presentato dalla società a responsabilità limitata deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse in ragione della mancata impugnazione del DPCM del 14.1.2023 che costituisce atto immediatamente lesivo. Come chiarito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1757/2026 condivisa dai giudici del Tar Liguria, i limiti alla partecipazione alle procedure per l’assegnazione dei fondi in parola sono stati già espressamente previsti dal DPCM del 14.2.2023 (atto presupposto dell’Avviso regionale impugnato) che, pertanto, è immediatamente lesivo e avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
Ne consegue che la sua omessa impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso rivolta unicamente contro l’Avviso emanato dalla Regione a valle del DPCM citato che già conteneva le clausole impeditive all’assegnazione dei fondi.
Né il citato DPCM ha ammesso la partecipazione, oltre agli enti del Terzo settore, anche a diversi soggetti “privati” che comprenderebbero anche enti alieni al Terzo settore, come la società ricorrente.
Infine, merita evidenziare che la sentenza de qua ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato in ordine alla presunta illegittimità della riserva di partecipazione ai soli enti del Terzo settore, con esclusione di altri operatori privati, per contrasto con l’art. 97 Cost. e con l’art. 1 della L. n. 241/1990 in quanto violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità, nonché per difetto di motivazione sulle ragioni di tale scelta.
Interessante, al riguardo, notare che il Tar Liguria ha inteso ribadire che tali limitazioni contenute nel DPCM, come puntualmente affermato da Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1757/26, “sono costituzionalmente legittime, razionali e conformi ai principi generali della L. n. 241/90.”
Al netto di alcune analisi tecnico-giuridiche che la sentenza merita (e che per ragioni di spazio in questa sede si omettono), basti qui segnalare (ancora una volta) come le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia decisionale ed organizzativa, supportata tra l’altro a livello eurounitario dalle disposizioni contenute nelle direttive n. 123/2006 e 24/2014, possono adottare gli strumenti (anche) di finanziamento, riservando tali interventi a favore di una circoscritta platea di soggetti giuridici che, in ragione delle finalità perseguite e delle caratteristiche giuridico-organizzative, possono ritenersi maggiormente adeguati (e riconosciuti dal medesimo ordinamento giuridico: si pensi all’art. 1, d. lgs. n. 117/2017) a perseguire obiettivi di interesse generale.

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