La legge introduttiva dell’amministrazione di sostegno non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane, ma qualora la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana è possibile ricorrere a tale istituto.
Non così è stato nel caso deciso dalla Corte d’appello di Bologna, con decisione ritenuta legittima dalla corte di cassazione, che ha valutato non sussistenti le esigenze richieste per l’applicazione della misura nei confronti di un’anziana non affetta da menomazioni fisiche o psichiche, se non quelle normalmente connesse all’avanzare dell’età e che aveva delegato alcune attività alla figlia. Dagli accertamenti effettuati, inoltre, non era emersa alcuna inclinazione ludopatica, nel periodo considerato non risultavano movimenti bancari sospetti e il consistente patrimonio mobiliare ed immobiliare non era stato in alcun modo intaccato.
La pronuncia di legittimità ha peraltro ricordato che è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, per sole esigenze di gestione patrimoniale, tanto più ove vi sia l’opposizione dell’interessato.
Cass. civ., n. 23313/2023

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