2025, 18 agosto
La terza Sezione della Corte di Cassazione civile, con ordinanza del 27/06/2025, n. 17360, in tema di responsabilità civile del gestore di un blog su Internet, ha statuito, attraverso l’esame della normativa europea e interna, che: ” il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell’esenzione dalla indicata responsabilità”.
Nell’epoca digitale la libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art 21 Costituzione e dall’ art. 10 della Convenzione EDU, si esprime anche al di fuori dei canali di informazione tradizionali ma il moltiplicarsi degli spazi di comunicazione ha fatto sorgere l’esigenza di tutelare altri diritti tra cui quello alla protezione dei dati personali e quello alla dignità umana.
Infatti, allargando un attimo la visuale della tematica, va evidenziato che le fake news, le pubblicità aggressive e i commenti offensivi oltre che inneggianti all’odio sociale (hate speech) sono solo uno degli aspetti delle difficoltà nella gestione di un mare magnum come la rete che si è trasformata, gradualmente, in una “fabbrica del consenso” che non è più l’”agorà democratica” della cultura greca ma un luogo che subisce l’influenza dei poteri economici e politici indirizzando il consenso.
In tale ambito si pone la problematica della responsabilità degli internet providers, a volte unica barriera rispetto all’imperversare del caos delle notizie e, specularmente, quello della tutela dei cittadini di fronte alle aggressioni di diritti fondamentali.
Tale responsabilità non corrisponde a quella dell’editore ma, certamente, assume un livello di rilievo che non consente che tutto possa essere impunemente veicolato sulle piattaforme digitali, imponendo agli operatori, anche se non lavorano a livello editoriale o di impresa, un obbligo di sorveglianza.
La Corte di Giustizia europea, per regolamentare l’attività delle piattaforme digitali, ha affermato negli anni la regola fondamentale della responsabilità del provider, ridimensionando la tutela della libera manifestazione del pensiero a favore del diritto alla privacy e del diritto all’oblio, inteso come necessità che notizie illecite o non più attuali non continuino a girare in rete.
Inoltre è stato affermato un modello unico di regolamentazione della materia a livello europeo che limita la possibilità per gli Stati membri di agire discrezionalmente nell’applicazione della normativa nazionale.
In Italia il D.lgs 70/03 pur distinguendo il ruolo del semplice blogger da quello di provider professionale attribuisce ugualmente al primo, che abbia la gestione della piattaforma, la responsabilità civile per i contenuti illeciti anche espressi da terzi nei commenti.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza dalla quale siamo partiti, applicando la Direttiva 2000/31/CE, recepita parzialmente dall’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, ha ulteriormente chiarito che il gestore che “in qualunque modo venga a conoscenza dei contenuti illeciti”, quindi anche se non su espressa segnalazione dell’autorità, è obbligato a rimuoverli.
La libera manifestazione del pensiero, quindi, ancora una volta, non può essere espressione di valutazioni offensive e lesive della dignità altrui ma va bilanciata con i corrispondenti diritti di rango costituzionale all’onore e alla reputazione la cui violazione, oltre al risarcimento del danno in sede civilistica, integra i reati di ingiuria e diffamazione.
Avv. Carmela Bruniani

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