L’amministrazione di sostegno è stata ritenuta misura adeguata per la protezione di soggetto da moltissimi anni in stato di infermità di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive.

L’istituto si rivela idoneo, nella fattispecie,  tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare.

L’interessato, di cui veniva chiesta l’interdizione, risultava inserito in una adeguata rete di protezione, seguito dal personale assistenziale e medico della struttura di residenza e da una consistente rete familiare. 

L’amministrazione di sostegno, con previsione di poteri sostitutivi in capo all’amministratore di sostegno, consentirebbe pertanto di raggiungere  il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, rispetto all’interdizione, anche in relazione a eventuali successive istanze nell’interesse del beneficiario. 

L’ads, infine, appare misura preferibile anche sul piano etico-sociale, in quanto maggiormente rispettosa della dignità del soggetto fragile.

Tribunale civile Pisa, 13 settembre 2022

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento