L’amministrazione di sostegno è stata ritenuta misura adeguata per la protezione di soggetto da moltissimi anni in stato di infermità di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive.

L’istituto si rivela idoneo, nella fattispecie,  tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare.

L’interessato, di cui veniva chiesta l’interdizione, risultava inserito in una adeguata rete di protezione, seguito dal personale assistenziale e medico della struttura di residenza e da una consistente rete familiare. 

L’amministrazione di sostegno, con previsione di poteri sostitutivi in capo all’amministratore di sostegno, consentirebbe pertanto di raggiungere  il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, rispetto all’interdizione, anche in relazione a eventuali successive istanze nell’interesse del beneficiario. 

L’ads, infine, appare misura preferibile anche sul piano etico-sociale, in quanto maggiormente rispettosa della dignità del soggetto fragile.

Tribunale civile Pisa, 13 settembre 2022

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