La pronuncia di interdizione va esclusa a fronte della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell’assenza di un complesso e rilevante patrimonio da gestire.

Nella sola ipotesi in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze, insufficiente ad offrire adeguata protezione, è consentito ricorrere all’istituto della interdizione.

Nella pronuncia del Tribunale di Avellino, adito per l’interdizione di soggetto già protetto con la diversa misura dell’amministrazione di sostegno, si è inoltre ribadito che ove il giudice non ravvisi la necessità di eliminare completamente la capacità d’agire del soggetto al punto da richiedere la presenza di un sostituto o di un assistente con i poteri del tutore o del curatore, vada sempre preferita la misura nel caso di specie già attiva. 

Anche nel caso di infermità di mente grave, qualora la persona abbia necessità di compiere solo pochi atti, il giudice tutelare “eliminerà” la capacità di agire soltanto con riguardo ad alcuni atti che saranno pertanto compiuti dal rappresentante.

Nella fattispecie lo strumento per assicurare la protezione dell’interessata, già disposto, si rivela idoneo ed adeguato in relazione alle esigenze di protezione e al tipo di attività che devono essere compiute.

Tribunale di Avellino, 17/06/2024

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