La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario, in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.
Si parla, in proposito, del c.d. vestito su misura.
Oltre alla sussistenza dei presupposti per la nomina di un ads risulta doveroso valutare anche “il quid ed il quomodo” nel rispetto del diritto di autodeterminazione della persona con riguardo alle scelte di vita e personali, purchè non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa.
I poteri gestori dell’amministratore, perimetrati in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, non dovranno implicare un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona ed il beneficario dovrebbe poter esprimere la propria opinione e partecipare alla formazione delle decisioni che lo riguardano, nella misura in cui lo consenta la sua condizione.
La corte di legittimità ha pertanto cassato il provvedimento impugnato dalla beneficianda, che si doleva delle eccessive limitazioni imposte dal decreto di ads, sia poichè ritenuto contraddittorio, sia poichè il giudice di merito non aveva tenuto conto delle capacità riscontrate, con valutazione dell’espressa opposizione alla misura.
Cass. civ. n. 24251/2024

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