“Il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, assunto l’arcaico termine “correzione” di cui all’articolo 571 del codice penale nel senso di “educazione”, presuppone l’uso immoderato (appunto, abuso) di mezzi educativi che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti, non essendo mai consentito il ricorso alla violenza per fini correttivi o educativi. Esula, quindi, dal perimetro applicativo di tale fattispecie qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove invece l’ “abuso” ex articolo 571 del codice penale presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti”: Cass. pen., VI sez., sentenza 2 settembre 2025, n. 30123; Pres. Aprile; Rel. Di Giovine; nella specie è stata ritenuta corretta la qualificazione a titolo di maltrattamenti ex articolo 572 del codice penale, nella condotta degli imputati, maestri di una scuola di infanzia, che erano risultati aver sottoposto gli alunni ad un regime vessatorio, cagionando loro offese fisiche e psicologiche.

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