L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 24878 del 17 settembre 2024, affronta il tema della fragilità, in correlazione all’amministrazione di sostegno.
Il caso trae origine dall’apertura di un procedimento per ADS, con riferimento alla quale il ricorrente si era opposto alla avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in suo favore, su ricorso del figlio, deducendo la sua piena integrità psico-fisica, attestata anche da certificati a firma di medici di fiducia, in assenza di evidenze di decadimento. Egli, tra l’altro, negava di avere posto in essere disposizioni patrimoniali di dubbia convenienza ed adeguatezza, evidenziando di essere perfettamente capace di badare ai suoi interessi personali e patrimoniali e di doversi preservare dagli effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti tenuti dal figlio, Infine, contestava la scelta di quest’ultimo, come strumentale, volta a screditare il genitore e ad ottenerne il “controllo” per i suoi interessi, con scopo meramente esplorativo.
In grado di appello, i giudici rilevavano che che il Tribunale non avesse ritenuto necessaria la nomina provvisoria di un amministratore di sostegno, sia al fine di svolgere un approfondimento teso a ricostruire il patrimonio del soggetto, che allo scopo di procedere al compimento di atti di straordinaria amministrazione, relativi ad un immobile, in ossequio al principio della minore limitazione possibile della sua capacità di agire.
La Corte di Cassazione, adita dal ricorrente, sulla premessa che a carico del beneficiario non risultasse accertato un decadimento fisico o psichico e che l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non fosse un litisconsorte e , quindi, non potesse costituirsi in nome e per conto del beneficiario, ha statuito che “la misura si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit e cioè che la persona non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art. 404 c.c.), tenendo conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi diversamente, motivando adeguatamente sul punto”
La suprema Corte, dunque, ha tratto la conseguenza della difformità del provvedimento impugnato, rispetto alle norme ed ai principi che disciplinano l’amministrazione di sostegno quanto a presupposti e finalità della misura, a seguito di:
* non individuazione della condizione di menomata capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi, in assenza di un accertamento della riconducibilità della convenienza dell’operazione immobiliare “censurata”, ad una condizione patologica;
* erronea valutazione della portata della misura, ritenuta non invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario, in quanto misura che consente a soggetti terzi limitazione di facoltà e attività, nonché di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari, con l’effetto di sottoporli a controllo e di riferire al giudice tutelare; trattasi, pertanto, di misura limitativa ed esplorativa. che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità, ed anzi al fine di accertare se vi è effettivamente questa condizione, sottopone la persona a un controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà;
* mancata valutazione dell’opposizione della persona interessata
L’ordinanza in commento è sicuramente condivisibile, in quanto interpreta, nel modo più conforme allo spirito della legge,la misura dell’amministrazione di sostegno, come strumento di tutela che deve avere quale scopo principale e finale quello della protezione della persona, in modo proporzionato e adeguato al singolo caso, ma mai contro la sua volontà e con il risultato effettivo, nei fatti, di mortificarne la dignità e il modo di essere del beneficiario.

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