La norma che vieta al tutore di rendersi cessionario di ragioni o credito verso il pupillo si applica anche all’amministrazione di sostegno e, inoltre, l’ads che anticipa somme al suo amministrato entra in conflitto di interessi con quest’ultimo, dal momento che diventa suo creditore.

Il divieto di legge è ribadito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10144 del 17.04.2025

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