La nota n. 14744 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che l’obbligo di convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro delle dimissioni delle lavoratrici in gravidanza e dei genitori lavoratori nei primi tre anni di vita del figlio, sussiste anche quando la risoluzione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.
Ratio della norma, ex art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è di garantire la vera volontà della lavoratrice e del lavoratore e prevenire dimissioni estorte o causate da pressioni discriminatorie. in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.
Del resto, la convalida, originariamente prevista solo per il primo anno di vita del figlio, è stata estesa ai primi tre anni dalla riforma Fornero, proprio per rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità,

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