Quando la Convenzione di Istanbul docet, la bigenitorialità cessat
(Sentenza n. 258/2023, Tribunale di Palmi, pres. Viola, rel. Anna Maria Nesci)
Elvira Reale, Associazione Salute Donna e componente CTS Protocollo Napoli
Il caso riguarda la vicenda di una madre che ha denunciato il partner allontanandosi da casa e cercando riparo in una struttura protetta. La donna denuncia maltrattamenti gravi e an che come molte volte il questi casi succede ma sono sottovalutati, i tentativi di strangolamento con le mani al collo. Il processo penale è avviato ma lontano dai famosi 3 gradi di giudizio che servono a tanti giudici del civile e ai loro consulenti per poter in qualche modo introdurre i fatti di maltrattamento nelle loro decisioni de potestate. Bene meraviglia delle meraviglie, in questa sentenza, si fa a meno del terzo grado di giudizio e si introducono i fatti di maltrattamento nelle decisioni sull’affidamento e sul ruolo genitoriale paterno, confermando la sua decadenza, per altro anche richiesta dal tribunale per i minorenni. Cosa c’è di nuovo in questa sentenza? C’è di nuovo che non troviamo solo le norme della cassazione a favore del diritto della bigenitorialità come inderogabile o per converso come recessivo, ma troviamo in posizione centrale la tanto misconosciuta Convenzione di Istanbul.

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