All’imputato veniva contestato di essersi appropriato di un’assicurazione sulla vita, della pensione mensile di invalidità e di un prestito, a fronte di cessione del quinto della pensione della persona offesa. Tutti beni appartenenti alla persona sottoposta alla sua tutela.
Nel periodo in cui venivano commessi i reati il tutore ometteva altresì il versamento delle rette alle strutture che si prendevano cura della persona offesa.
Le doglianze dell’imputato in cassazione vertevano, fra l’altro, su una errata duplicazione di addebiti in quanto non tutte le condotte avrebbero integrato fatti distinti.
Il motivo viene ritenuto d’altra parte inammissibile perchè non devoluto in appello: con l’atto di gravame si contestava la ricorrenza dell’elemento psicologico del reato mentre innanzi alla corte di legittimità si contestava la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo.
Cass. pen. 9433/2025

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