Quello che accade in Italia ha delle volte dell’incredibile. È il caso del rapporto tra un pensionato anziano, soggetto fragile per eccellenza, e l’INPS, che è l’ente previdenziale, che proprio perché dello Stato dovrebbe garantire allo stesso la possibilità di poter fruire di quel minimo indispensabile, previsto per legge, per vivere dignitosamente. Invece accade che proprio l’INPS possa trattenere dalla pensione somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle che un giudice individuerebbe come esigibili.
Se un soggetto vanta un credito nei confronti di un pensionato, può infatti rivolgersi al giudice per ottenere un titolo esecutivo. Fatto questo, il creditore notifica al pensionato-debitore l’atto di precetto, che contiene l’intimazione ad adempiere nel termine di 10 giorni quanto stabilito dal giudice.
Quando il debitore non effettua quanto richiesto, il creditore fa notificare l’atto di pignoramento presso terzi anche all’ente previdenziale, che provvederà a trattenere la somma pignorabile sulla pensione, state l’art. 545 del c.p.c., che tutela il cosiddetto “minimo vitale” ( una soglia oggi fissata a 1.000 euro mensili, per cui soltanto ciò che eccede questa cifra può essere pignorato e, comunque, solo nella misura di un quinto ).
Se il creditore è proprio l’INPS, invece, accade che il legislatore riconosca all’Istituto la cosiddetta trattenuta diretta, autorizzata dall’art. 69 della L. n. 153/1969. In questo caso l’Istituto, vantando un credito nei confronti di un pensionato (ad esempio per un’indebita percezione o per contributi non versati), può avvalersi della possibilità di trattenere direttamente dalla pensione una quota mensile fino a un quinto dell’intero importo. Unico limite: non si può andare sotto il trattamento minimo previdenziale, che nel 2025 è pari a circa 598 euro.
Più volte la giurisprudenza ha confermato che l’INPS è pienamente legittimata alla trattenuta diretta, in quanto canale privilegiato per il recupero dei propri crediti, ritenendolo coerente con la natura pubblica del soggetto creditore.
Ma, come è ovvio, questa scelta normativa pone molte questioni sul piano costituzionale, se si tiene conto dell’art. 3 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Questo, infatti, dovrebbe interrogare il legislatore rispetto alle motivazioni che renderebbero un pensionato meno protetto se il creditore è l’INPS e non una banca, una finanziaria, un istituto di credito in generale. In quanto la discrezionalità riconosciuta oggi dalla legge all’ente statale, in verità, danneggia proprio quei cittadini che dovrebbero essere più garantiti, proprio per la loro fragilità sociale ed economica, dallo Stato stesso. Pertanto il sistema di recupero dei crediti dovrebbe assicurare uniformità e rispetto della dignità personale, non disuguaglianze basate piuttosto su chi sia il creditore.
Anna Melill

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