Verso una rinnovata capacità di cogliere i fili conduttori dell’ordinamento, il “grande cielo” che sta sopra di noi e che deve ispirare l’opera del legislatore e dei giuristi

Ai giuristi appassionati ed alle donne ed uomini attenti al dispiegarsi ed evolversi dei fenomeni sociali ed interattivi ormai si impone sempre più chiara una riflessione: vi è la necessità di una messa a punto del codice civile emanato più di 80 anni fa.

Provando a sviluppare questa riflessione, si può affermare che la messa a punto dovrebbe includere, in un ulteriore libro del codice civile, il settimo, le leggi speciali che si sono succedute, rivedendo anche le medesime ed armonizzandole, mettendole a sistema secondo una logica di coerenza; e, soprattutto, la messa a punto, dovrebbe tenere conto della giurisprudenza che ha cercato in tutti questi decenni di adeguare la lettera delle norme al sopraggiungere di sempre nuove esigenze e di mutamenti dei valori condivisi dalla comunità sociale.

Il legislatore si esprime necessariamente con le parole delle norme, ma le parole sono porose, ed inevitabilmente indeterminate e generiche, idonee a richiamare ed esprimere una molteplicità di significati, addirittura talvolta tra di loro contrastanti, prova ne sia che nel corso di questi decenni una stessa norma – pur essendo rimasta letteralmente la stessa – può avere – ed ha spesso – assunto significati diversi, calata ed interpretata nei diversi contesti sociali e valoriali che si sono succeduti.

E finora la giurisprudenza ha, sia pure talvolta a fatica, compiuto il miracolo del costante adeguamento del nostro sistema normativo, ma, ad un certo punto, si impone un’opera di ridefinizione e di messa a punto dell’impianto normativo, perché il sistema non può continuare a viaggiare soltanto sulla scia delle decisioni innovative (e bene inteso meritorie) delle corti di giustizia.

C’è bisogno di un’opera di ridefinizione e di messa a punto dell’impianto normativo per una semplice e chiarissima esigenza di certezza del diritto (e di armonizzazione dello stesso con il mutamento delle esigenze e dei valori condivisi).

E questo avviene periodicamente in tutti i Paesi quanto meno di civil law, ove il compito di emanare le norme giuridiche viene affidato al legislatore e non alle corti di giustizia. La Francia ha conosciuto la grande riforma del 2016 (e prima ancora la Germania quella del 2002) ed anche per l’Italia i tempi sono ormai maturi per ridefinire i contorni di istituti – quali ad esempio la responsabilità civile, le sopravvenienze contrattuali, gli atti mortis causa, la protezione de (e meglio diremmo la valorizzazione, nel senso di attività generative di valore per) le fragilità (ed il conseguente definitivo superamento ed abrogazione di istituti non rispondenti a tale prospettiva quale ad esempio l’interdizione) – disegnati, dal punto di vista normativo, in una fase storica non più attuale, e dare più completa tutela ai diritti emergenti (anche) sul piano dei rapporti privati, quale la tutela dei diritti umani, della persona, appunto delle fragilità, e dell’ambiente. 

E’ quindi necessaria un’opera di sensibilizzazione affinché si avvii questa fase di messa a punto del nostro corpus iuris civilis; un’opera di sensibilizzazione verso una rinnovata capacità di cogliere i fili conduttori dell’ordinamento, quello che Paolo Cendon, con la sua consueta, illuminata ed illuminante, sensibilità giuridica e profondità di pensiero chiama il « grande cielo » dei valori condivisi che sta sopra di noi e che deve ispirare l’opera del legislatore e dei giuristi.

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